LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1287-2021 proposto da:
B.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO N. 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE;
– intimata-
avverso la sentenza n. 304/2020 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 21/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Potenza ha respinto il gravame proposto da B.Y., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese per problemi familiari, perché i parenti erano invidiosi dell’aver egli ereditato dei terreni.
La Corte d’appello, al di là della credibilità, ha ritenuto che i fatti narrati non potessero rappresentare il presupposto per la concessione della protezione internazionale. La Corte d’appello non ha, conseguenzialmente, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle richieste di protezione.
Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per il mancato riconoscimento della protezione internazionale e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio relativo alla richiesta di protezione umanitaria e per violazione dell’art. 132 c.p.c. per omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; (ii) sotto un secondo profilo, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione della normativa sulla revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il primo motivo è inammissibile, perché contesta a) il giudizio di non credibilità che non è stato, nella specie, reso, perché la Corte d’appello ha invece ritenuto la narrazione fuori del perimetro normativo della protezione internazionale, b) in maniera generica il difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in riferimento alla errata valutazione della situazione individuale del ricorrente, rispetto al contesto ambientale del paese di provenienza, laddove la motivazione è congrua e sopra il “minimo costituzionale”.
Il secondo motivo sul rigetto della richiesta di protezione umanitaria è inammissibile, perché generico; infatti esso si consuma in inutili citazioni normative e riferimenti giurisprudenziali.
Il terzo motivo è inammissibile, perché la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anziché con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113 (Cass. 29228/2017, 3028/2018, in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022