LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15083-2020 proposto da:
P.R., rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
BREDA S.R.L., e M.F.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 16/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 10.6.2019 Breda S.r.l. e M.F. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2089/2019, emesso dal Tribunale di Brescia, in virtù del quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di P.R., della somma di Euro 22.392,00 oltre accessori e spese, a titolo di saldo delle prestazioni professionali rese dal creditore opposto in favore degli opponenti.
Nella resistenza dell’opposto il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, accoglieva l’opposizione, ritenendo non conseguita la prova dello svolgimento dell’attività da parte del P..
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione P.R., affidandosi ad un solo motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV..
Inammissibilità del ricorso.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia ha accolto l’opposizione formulata da Breda S.r.l. e M.F. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’avv. P.R. per il saldo dei suoi compensi professionali, condannando l’ingiungente alle spese di lite. Il giudice di merito ha, in particolare, ravvisato l’assenza della prova circa l’effettivo svolgimento, da parte dell’avvocato, dell’attività professionale per la quale il medesimo invocava il pagamento.
Con l’unico motivo di ricorso, il P. lamenta l’omesso esame circa fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto del doc. 21 allegato agli atti del giudizio di merito, il quale avrebbe dimostrato l’attività svolta dal legale per conto della Breda S.r.l.. Il motivo è inammissibile: in primo luogo, il ricorrente indica genericamente il doc. 21, senza dar conto, neanche in modo sintetico, di quale sarebbe il suo contenuto: accortezza, questa, che sarebbe stata vieppiù necessaria, posto che dalla lettura del ricorso si evince che non si trattava di un solo documento, ma di una serie di documenti (“tutta la documentazione”: cfr. pag. 4 del ricorso), in relazione al contenuto dei quali spettava al ricorrente informare il collegio, affinché questo potesse verificarne la decisività. In secondo luogo, l’omesso esame deve cadere su un fatto storico, e non su una o più prove, posto il principio per cui il giudice di merito è libero di procedere al loro apprezzamento ed alla loro valutazione, senza altro limite “… che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Infine, va ribadito il principio generale per cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”.
Il Collegio condivide la proposta del relatore.
La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al contenuto del ricorso. In essa, in particolare, il P. afferma che il vizio denunciato non si sostanzierebbe in un’istanza di revisione della valutazione in fatto condotta dal giudice di merito, ma si risolverebbe nella deduzione del mancato esame di un fatto storico, rappresentato dall’avvenuto deposito, nel corso del detto giudizio di merito, dei documenti indicati nel ricorso, i quali confermerebbero – secondo il P. – l’effettivo svolgimento dell’attività per la quale egli pretendeva di essere saldato. In realtà, l’argomento logico utilizzato dal ricorrente è fallace: il mancato conseguimento della prova dell’effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto di causa, infatti, è stato accertato dal giudice di merito all’esito di una valutazione in fatto non utilmente sindacabile, in sé stessa, in questa sede. Per superare tale accertamento il ricorrente avrebbe dovuto indicare nel motivo di censura, in modo dettagliato, i documenti dai quali, a suo avviso, sarebbe emersa la prova contraria, dello svolgimento delle predette attività, da un lato per assicurare la specificità della censura, e, dall’altro lato, al fine di consentire al Collegio la doverosa verifica circa la rilevanza dei predetti documenti.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva dalle parti intimate nel presente giudizio di legittimità.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2022