Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.278 del 07/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15501-2020 proposto da:

R.M., rappresentato e difeso dall’avv. MICHELE GALASSO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con l’ordinanza impugnata, la Corte di Appello di Torino ha rigettato l’opposizione promossa da R.M. avverso il provvedimento che aveva rigettato la sua richiesta di rimborso delle spese e compensi relativi ai tentativi di recupero del credito professionale nei confronti del cliente ammesso alla difesa di ufficio in un procedimento penale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione R.M., affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV..

Accoglimento del ricorso.

Con l’ordinanza impugnata, la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’opposizione promossa da R.M. avverso il decreto emesso dal medesimo ufficio con il quale era stata respinta la sua istanza di liquidazione delle spese e dei compensi sostenuti per il tentato recupero del credito professionale, come difensore di ufficio di un soggetto imputato in un procedimento penale.

Ricorre per la Cassazione di detta decisione il R., affidandosi ad un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 82 e art. 32 disp. att. c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il giudice di merito avrebbe consapevolmente pronunciato in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il difensore di ufficio ha diritto alla liquidazione del compenso ed al rimborso delle anticipazioni eseguite in relazione ai tentativi obbligatori di recupero del credito che egli deve necessariamente esperire nei confronti del soggetto assistito, prima di poter richiedere il saldo del compenso all’Erario.

La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui “Il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22579 del 10/09/2019, Rv. 655220; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 27854 del 20/12/2011, Rv. 620470)”.

Il Collegio condivide la proposta del relatore.

Non risultano depositate memorie.

Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Torino, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Torino, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2022

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