In base al principio di non contestazione il giudice deve porre a fondamento della decisione anche "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” (art. 115 Cpc).
Ma tale principio è applicabile anche alla contestazione del fatto costitutivo?
La risposta è no, come sottolineato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 27907 del 23 settembre 2022.
La Suprema Corte, infatti, ha ribadito che il principio di non contestazione riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa.
Nel caso di specie, un muratore, convenuto in causa per risarcire i danni provocati da un impianto di riscaldamento da egli realizzato, proponeva una domanda di garanzia nei confronti di una compagnia di assicurazioni.
L'assicuratrice negava l'operatività della garanzia.
La Corte d'Appello rigettava la domanda di garanzia sulla base del fatto che il ricorrente, a fronte della espressa contestazione dell'assicuratrice, nulla "ha mai replicato in primo grado".
Così facendo, i giudici di merito applicavano erroneamente il principio di non contestazione alla contestazione dell'assicurazione, ritenendo la circostanza ammessa, anche senza l'esame del contratto di assicurazione depositato.
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n. 27907 del 23/09/2022
PREMESSO IN FATTO
CHE:
B.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 13 gennaio 2021, n. 51, che, per quanto interessa nel presente giudizio, ha confermato il rigetto della domanda di garanzia proposta dal ricorrente nei confronti di Zurich Insurance PLC.
Resiste con controricorso Zurich Insurance PLC.
Memoria è stata depositata dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
Il ricorso denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., e art. 2697 c.c.", per avere la Corte d'appello erroneamente fondato la propria decisione sul principio di non contestazione.
La denuncia è manifestamente fondata. Il ricorrente chiamato in causa e poi condannato a risarcire i danni provocati da un impianto di riscaldamento da egli realizzato ha proposto nei confronti della controricorrente una domanda di garanzia fondata sul contratto di assicurazione con essa concluso e l'assicuratrice ha negato l'operatività della garanzia, in quanto si trattava di danni provocati dalla realizzazione di un impianto idraulico, mentre l'attività assicurata era quella del muratore che esegue lavori edilizi.
La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda di garanzia: il ricorrente, a fronte della espressa contestazione della Zurich, nulla "ha mai replicato in primo grado", così che, in base al principio di non contestazione, la circostanza affermata dalla Zurich - che la polizza non copriva i danni in questione - era da ritenersi ammessa, senza che fosse necessario esaminare il contratto e il suo allegato (depositati in primo grado).
In tal modo la Corte d'appello ha applicato il principio di cui all'art. 115 c.p.c., non rispetto al fatto costitutivo - negato da Zurich - ma alla contestazione operata da quest'ultima del fatto costitutivo.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto; la causa va rinviata alla Corte d'appello di Firenze che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa"; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta . 2 Civile, il 8 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2022.