LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15021-2020 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA n. 59, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DI AMATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONA CAPRIOLO, ALESSIO DI AMATO e SAMANTHA CAMINITI;
– ricorrente –
contro
L.S.G., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di CREDSEC S.P.A., a sua volta incorporante la IMMOBILIARE CREDIT SECURIZATION S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA n. 50, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DESIDERI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO BOVA e PAOLA RANIERI;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. P.G. evocava in giudizio L.S.G., Credsec S.p.a. e Immobiliare Credit Securization S.r.l. innanzi il Tribunale di Roma, per sentire condannare detti soggetti, tra loro in solido o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento della somma di Euro 117.889,95 a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese dal ricorrente in favore dei convenuti.
Con l’ordinanza impugnata, emessa nella resistenza dei convenuti, il Tribunale rigettava la domanda.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione P.G., affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso L.S.G. e Credsec S.p.a., quest’ultima anche in veste di società incorporante la Immobiliare Credit Securization S.r.l..
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV..
Inammissibilità del ricorso.
P.G. proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi il Tribunale di Roma, invocando la condanna, in via solidale tra loro, di L.S.G., di Credsec s.p.a. e Immobiliare Credit Securitization s.r.l. al pagamento della somma dovuta a titolo di compenso per l’attività professionale, stragiudiziale e giudiziale svolta dal ricorrente in favore dei predetti soggetti. Con la pronuncia impugnata, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l’istante alle spese.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il P., affidandosi a quattro motivi.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 794 del 1942, art. 28, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, art. 702 bis c.p.c. e della L. n. 69 del 2009, art. 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta invece la violazione della L. n. 794 del 1942, art. 28, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e art. 702 bis c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Con tali censure, suscettibili di trattazione congiunta, il P. deduce l’erronea applicazione, da parte del giudice di merito, del rito speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 in quanto la domanda di pagamento aveva ad oggetto compensi maturati a fronte dello svolgimento di attività stragiudiziale.
I motivi sono inammissibili per due concorrenti ragioni.
Innanzitutto il ricorrente, nel descrivere l’attività espletata (cfr. pag. 2 del ricorso), fa riferimento ad attività di studio e alla redazione di pareri sulla praticabilità di soluzioni alternative al fallimento delle società Immobiliare Baldo degli Ubaldi S.r.l., Immobiliare Iovinelli S.r.l. e Immobiliare Italia Hospital Group S.r.l., alla predisposizione di ricorsi per concordato preventivo, poi non depositati, a causa del fallimento delle società predette, al deposito di memorie nell’ambito dei relativi procedimenti prefallimentari, alla partecipazione alle relative udienze, alla preparazione e deposito dei reclami ex art. 18 L. Fall., alla partecipazione alle relative udienze, alla predisposizione dei ricorsi per la cassazione della decisione di rigetto dei predetti reclami, delle memorie ex art. 378 c.p.c. ed alla partecipazione alle relative udienze. Tutte le predette attività non rientrano nell’ambito dell’attività stragiudiziale, ma piuttosto in quello dell’attività giudiziale civile, onde l’applicazione del rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 risulta giustificata, alla luce dell’oggetto della domanda.
In secondo luogo, il ricorrente non deduce alcuna lesione al suo diritto di difesa che si sarebbe, in concreto, prodotta in conseguenza dell’applicazione della norma processuale di cui anzidetto.
Con il terzo e il quarto motivo, suscettibili anch’essi di trattazione congiunta, il ricorrente lamenta invece la violazione degli artt. 1703 e 1411 c.c. e art. 83 c.p.c. (terzo motivo) e art. 112 c.p.c. (quarto motivo), perché il tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di pagamento, proposta nei confronti di L.S.G., Credsec S.r.l. e Immobiliare Credit Securization S.r.l., per mancanza di prova dello svolgimento di attività difensiva in loro favore. Ad avviso del ricorrente, infatti, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che le parti convenute per il pagamento del compenso gli avevano conferito l’incarico professionale, nella loro veste di garanti per le esposizioni debitorie delle diverse società dirette beneficiarie dell’attività difensiva.
Le censure sono inammissibili. Il giudice di merito ha rigettato la domanda del P. per assenza della prova dello svolgimento di attività difensiva in favore dei convenuti (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato), ed il passaggio della motivazione non è attinto direttamente dai motivi in esame. Con essi, piuttosto, il ricorrente allega di aver svolto la propria attività su incarico dei convenuti ma nell’interesse di terzi, senza tuttavia indicare in quale momento del giudizio di merito la relativa deduzione sia stata introdotta. Inoltre, se da un lato è possibile che il professionista operi, su incarico di un determinato soggetto, a beneficio di un terzo, dovendosi “… distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura”, tuttavia “In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l’onere di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4959 del 28/03/2012, Rv. 621727; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24010 del 27/12/2004 Rv. 578511). Nel caso di specie, il P. non indica alcun elemento, debitamente introdotto nel corso del giudizio di merito, dal quale si potrebbe – in via di mera ipotesi – desumere la prova del conferimento di incarico in favore del terzo.
Da quanto precede deriva che le due censure in esame si risolvono in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”.
Il Collegio condivide la proposta del relatore, fatta eccezione per l’affermazione secondo cui il primo e secondo motivo di ricorso sarebbero inammissibili anche perché il ricorrente non aveva dedotto una specifica lesione al suo diritto di difesa, derivante dall’applicazione al caso di specie della disposizione di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14. In realtà, la lesione – come correttamente rileva anche la parte ricorrente in memoria – è in re ipsa, poiché l’applicazione del rito speciale, previsto per le controversie relative ai compensi spettanti agli avvocati per l’attività giudiziale civile, implica la perdita automatica di un grado di giudizio, poiché il giudice di merito è chiamato a decidere con ordinanza collegiale non suscettibile di essere appellata. Tuttavia la censura non ha rilievo pratico, nel caso di specie, posto che il compenso ed il rimborso spese previsto dalla tariffa professionale forense per le prestazioni stragiudiziali sono dovute soltanto a condizione che queste ultime non si collochino in una condizione di connessione e complementarietà con le prestazioni giudiziali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24682 del 19/10/2017, Rv. 645547), sì da costituirne il naturale completamento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28855 del 19/10/2021, Rv. 662556) ovvero la premessa necessaria. Nel caso di specie il credito azionato dal P. era fondato su prestazioni professionali rese in relazione alla predisposizione di ricorsi per l’ammissione al concordato preventivo e di memorie difensive prodotte in una procedura di reclamo avverso dichiarazione di fallimento (cfr. pagg. 1 e 2 dell’ordinanza impugnata), e dunque su attività connesse, complementari e preparatorie a prestazioni di assistenza e consulenza di carattere giudiziale civile. Dal che deriva che la scelta del rito applicato, in concreto, dal Tribunale è corretta.
La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al contenuto del ricorso.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2022