LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25835-2020 proposto da:
C.L., rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO ROSSI;
– ricorrente –
contro
A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CECCHETTI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 10/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
C.L. ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, per la cassazione della ordinanza emessa il 10 settembre 2020 dal giudice istruttore del Tribunale di Firenze, con cui è stata disposta la convocazione del CTU. Il ricorrente sostiene che tale ordinanza sia nulla per violazione dell’art. 48 c.p.c., dovendosi intendere il giudizio sospeso in seguito alla richiesta di regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c..
A.C. resiste con controricorso.
Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
Il provvedimento reso dal giudice del merito dopo la sospensione del procedimento determinata dalla proposizione di regolamento di competenza, consista o meno nel compimento di atti urgenti, ai sensi dell’art. 48 c.p.c., comma 2, nella specie limitandosi a disporre la convocazione del CTU, ha carattere ordinatorio e non decisorio, e, quindi si sottrae al ricorso per cassazione di cui all’art. 111 Cost., posto che non statuisce su posizioni di diritto soggettivo, sostanziale o processuale (Cass. Sez. 1, 17/12/1988, n. 6905; Cass. Sez. L, 13/05/2005, n. 10043).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
Viste la palese inammissibilità del ricorso, ed essendo perciò la condotta processuale della ricorrente connotata da colpa grave, va comminata la sanzione prevista dall’art. 96 c.p.c., u.c., con conseguente condanna di C.L. al pagamento in favore del controricorrente di una somma equitativamente determinata nell’importo indicato in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; condanna C.L., ai sensi dell’art. 96 c.p.c., u.c., al pagamento, in favore di A.C. della ulteriore somma di Euro 1.000,00.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2022