Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.289 del 07/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28091-2020 proposto da:

V.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.DORIA 64, presso lo studio dell’avvocato A. CONTI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MARIA GERMANI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PROVINCIA FROSINONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 337/2020 del GIUDICE DI PACE di FROSINONE, depositata il 31/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

V.M.L. ha proposto ricorso per “errata interpretazione della legge presuntivamente violata” avverso la sentenza del Giudice di pace di Frosinone n. 337/2020 in controversia per opposizione ad ordinanza ingiunzione della Prefettura di Frosinone conseguente all’emissione di assegno senza copertura.

L’intimata Prefettura di Frosinone non ha svolto attività difensive.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso è inammissibile, giacché, in seguito all’abrogazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., intervenuta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa del D.Lgs. n. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 6, compresa quella del giudice di pace, nella specie relativa a sanzione per l’emissione di assegno bancario senza provvista, è soggetta all’appello e non al ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, 22/10/2018, n. 26613; Cass. Sez. 6 – 2, 13/05/2014, n. 10369).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere circa le spese del giudizio di cassazione perché l’intimata non ha svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2022

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