Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25027/2017 R.G. proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Carmine Lombardi, con domicilio eletto in Roma, via Gian Giacomo Porro, n. 15, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Prandi;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3600, depositata il 18 aprile 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 novembre 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.

RITENUTO

che:

C.A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale aveva parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, sez. staccata di Salerno.

Con tale pronuncia la CTP aveva accolto il ricorso proposto dal C. avverso l’avviso di rettifica del valore dell’immobile dal medesimo venduto e dichiarato in Euro 16.000 e che l’Ufficio aveva accertato per Euro 44.100,00. Il giudice di prime cure aveva ritenuto l’atto impugnato privo di adeguata motivazione, difettando sia l’indicazione dell’iter logico seguito dall’Ufficio per la determinazione del valore, sia dei criteri di valutazione adottati.

L’Agenzia delle entrate impugnava tale pronuncia e il contribuente proponeva appello incidentale. La CTR accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio e rideterminava il valore dell’immobile in Euro 21.000,00.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, commi 2 e 3, art. 52, commi 2 e 2-bis, della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto la CTR nell’accogliere parzialmente l’appello proposto dall’Ufficio – avrebbe ritenuto congruamente motivato l’atto impugnato benché lo stesso, nel rideterminare il valore dell’immobile oggetto di compravendita utilizzando il metodo comparativo, non avesse allegato l’atto utilizzato a comparazione, del quale erano indicati soltanto gli estremi della registrazione e non anche le caratteristiche del bene portato in comparazione e benché avesse fatto un riferimento solo generico ai valori OMI utilizzati.

La sentenza impugnata, inoltre, contraddittoriamente, avrebbe affermato che il provvedimento impugnato non aveva esplicitato le caratteristiche del bene posto in comparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, essendo la motivazione della sentenza impugnata apparente e contraddittoria. La CTR, infatti, avrebbe elevato il valore dell’immobile pur dopo aver affermato che l’atto impugnato non indicava elementi probatori idonei ad accertarlo. Nella sentenza impugnata, infatti, si afferma che l’Ufficio non aveva adeguatamente valutato le caratteristiche dell’immobile (e, specificamente, il fatto di non essere di pertinenza di alcun immobile ad uso abitativo, di trovarsi in zona semicentrale e posto al piano sottotetto) e che non aveva esplicitato le caratteristiche del bene portato in comparazione per poi concludere determinando essa stessa il valore dell’immobile, senza tuttavia esplicitare le ragioni per cui era pervenuta a tale valutazione. Mancherebbe, inoltre, l’illustrazione delle ragioni che hanno indotto il giudice d’appello a disattendere gli elementi probatori offerti dal contribuente.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto la CTR, dopo aver dato atto della insussistenza di elementi probatori idonei a sostenerlo, aveva stabilito che il valore dell’immobile era superiore a quello dichiarato dai contribuenti. Tale diversa valutazione non sarebbe supportata da alcuna risultanza probatoria, non essendo sufficiente il mero richiamo al fatto che l’Ufficio aveva basato la propria valutazione sul criterio comparativo dal momento che l’atto preso a comparazione non era stato prodotto in giudizio e neppure riprodotto nell’atto impositivo. La sentenza impugnata, inoltre, non dava conto delle ragioni per cui aveva riconosciuto il maggior valore dell’immobile né di quelle per le quali aveva disatteso le conclusioni della perizia di parte.

Il primo motivo è inammissibile.

In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione in relazione alla motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass., n. 22119 del 2021, in motivazione; 28 giugno 2017, n. 16147).

Nella specie, poiché il ricorrente non ha riprodotto il contenuto dell’avviso di accertamento, resta precluso a questa Corte l’esame della censura.

Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati.

Questa Corte ha riconosciuto l’apparenza della motivazione, con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nelle ipotesi in cui essa non costituisca espressione di un autonomo processo deliberativo, ovvero quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Cass. n. 22232 del 2016; sez. 5, Cass. n. 32594 del 2019).

Si è altresì affermato che l’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, risulta violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Sez. 6 – 3, n. 22598 del 2018, Rv. 650880-01; Sez. un., n. 8053 del 2014, Rv. 629830-01).

Nel caso di specie la sentenza impugnata è incorsa nel vizio denunciato. La CTR ha infatti affermato che l’Agenzia non aveva adeguatamente valutato le caratteristiche dell’immobile del contribuente e neppure aveva esplicitato quelle del bene portato in comparazione e sulla cui base aveva determinato il valore dell’immobile. Al contempo, ha affermato di non poter condividere in toto le conclusioni della perizia estimativa in atti prodotta dai ricorrenti, senza tuttavia spiegare le ragioni per cui era addivenuta a tale conclusione ed ha proceduto alla rideterminazione della base imponibile senza illustrare l’iter logico che l’ha condotta a ritenere congruo il valore di Euro 21.000,00, a fronte di quello di Euro 16.000,00 dichiarato dai contribuenti.

In definitiva, trattasi di motivazione la quale risulta del tutto inidonea ad esplicitare le ragioni della decisione, sicché la sentenza deve essere cassata con rinvio alla CTR.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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