LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14660-2020 proposto da:
V.M., rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di L’AQUILA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di L’Aquila accoglieva l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, proposta da V.M. avverso il provvedimento di liquidazione del compenso allo stesso spettante, in ragione dell’attività svolta come difensore di ufficio in un procedimento penale, compensando le spese del giudizio di opposizione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione V.M., affidandosi ad un solo motivo.
Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c..
Accoglimento dell’unico motivo del ricorso.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di L’Aquila accoglieva l’opposizione proposta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, da V.M. avverso il provvedimento di liquidazione del compenso allo stesso spettante, in ragione dell’attività svolta come difensore di ufficio in un procedimento penale, compensando le spese del giudizio di opposizione.
L’unico motivo del ricorso proposto dal Venta avverso la predetta decisione attinge proprio il governo delle spese di lite, che il Tribunale ha compensato sulla sola base della mancata costituzione in giudizio del Ministero, totalmente soccombente rispetto alla domanda.
La censura è fondata, perché nel provvedimento impugnato manca un’adeguata motivazione che giustifichi la suddetta compensazione. Sul punto, merita di essere ribadito il principio secondo cui la” mancata costituzione in giudizio della Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell’attore, non è sufficiente di per sé a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010, Rv. 611174). Questa Corte ha più volte sostenuto che nel giudizio di opposizione disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, la parte vittoriosa ha diritto a vedersi riconosciuti onorari e spese del procedimento sulla base delle disposizioni di cui all’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2, relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7072 del 21/03/2018, Rv. 648220; cfr. anche Cass. Sez. 6-2 Ordinanza n. 17247 del 12/08/2011, Rv. 618862)”.
Il Collegio condivide la proposta del relatore.
Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa al Tribunale dell’Aquila, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale dell’Aquila, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2022