Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 28685 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M. Sas di P.G. & C. in persona del legale rappresentante p.t. nonché di P.G., Pi.Gr., P.A., P.P. e P.R., quali soci e tutti anche quali eredi di P.F., e G.D., quale socia rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Loris Tosi e Giuseppe Marini, elettivamente domiciliati presso quest’ultimo, in Roma, Via di Villa Sacchetti n. 9;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 37/14/2013, depositata il 24 aprile 2013;

e sul ricorso riunito iscritto al numero 29718 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:

P.M. Sas di P.G. & C. in persona del legale rappresentante p.t. P.G., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Loris Tosi e Giuseppe Marini, elettivamente domiciliati presso quest’ultimo, in Roma, Via di Villa Sacchetti n. 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per l’annullamento del provvedimento di diniego della definizione agevolata prot. 77125 del 9.7.18;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 novembre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

– quanto al procedimento R.G. n. 28685/2013, PM Sas di P.G. & C., in relazione ad una verifica fiscale per gli anni 2002-2004, ai fini Iva, perveniva con l’Agenzia delle entrate ad un accertamento con adesione in data *****, per il pagamento della complessiva somma, per la maggiore imposta, interessi e sanzioni, di Euro 666.011,56, importo che, avvalendosi dei modelli F24, corrispondeva in data ***** mediante compensazione rispetto al maggiore credito Iva maturato nel 2007;

– l’Agenzia delle entrate, ritenuta l’irregolarità dell’adempimento, emetteva “atto di recupero del credito di imposta utilizzato in compensazione ai sensi del D.L. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17” in quanto inesistente perché non ancora maturato;

– l’impugnazione proposta dalla società e dai sette soci era accolta dalla CTP di Venezia, con la sentenza n. 3/3/12, confermata dal giudice di appello, con la sentenza n. 37/14/13 depositata il 24 aprile 2013;

– l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con sei motivi cui resistono i contribuenti con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale con cinque motivi;

– nelle more del giudizio, la società e i soci presentavano, in data *****, istanza ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, sicché il giudizio veniva rinviato a nuovo ruolo in attesa della definizione della procedura di condono, che con nota n. prot. 77125 del 9 luglio 2018, veniva negata dall’Ufficio;

– quanto al procedimento RG n. 29718/2018, la società proponeva ricorso per cassazione avverso l’atto di diniego cui resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso;

– nel procedimento RGN n. 28685/2013, i contribuenti hanno presentato nuova istanza di condono ai sensi del D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito dalla L. n. 136 del 2018, richiamando, quanto alla prova dei versamenti, le ricevute del pagamento effettuato nell’ambito della precedente procedura attivata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, (importi computabili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 9); pertanto, con ordinanza del 26 giugno 2019, disposta la riunione a quest’ultimo del procedimento RGN n. 29718/2018 concernente l’impugnativa del diniego di condono prot. ***** del *****, in considerazione del rapporto di pregiudizialità e preso atto della istanza di sospensione del giudizio presentata dai contribuenti ai sensi del citato art. 6, comma 10, i giudizi venivano rinviati a nuovo ruolo;

– nel procedimento RGN n. 28685/2013, l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio stante l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex art. 6 cit.;

– i ricorsi sono stati fissati in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente, va confermata la già disposta riunione con ordinanza del 26 giugno 2019, in seno al procedimento RGN n. 28685/2013 – a quest’ultimo procedimento di quello RGN n. 29718/2018 avente ad oggetto l’impugnativa del diniego di condono prot. ***** del *****, in considerazione dello stretto rapporto di pregiudizialità;

– nel procedimento RGN n. 28685/2013, i contribuenti hanno presentato istanza di condono ai sensi del D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito dalla L. n. 136 del 2018, richiamando, quanto alla prova dei versamenti, le ricevute del pagamento effettuato nell’ambito della precedente procedura attivata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, importi legittimamente computabili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 9;

– l’Agenzia delle Entrate, con riferimento al giudizio RGN n. 28685/2013, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in conseguenza del perfezionamento della definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;

– va dichiarata, pertanto, l’estinzione del giudizio (RGN n. 28685/2013) essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere” (Cass. n. 21826 del 2020);

– la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso RGN n. 28685/2013 comporta la sopravvenuta inammissibilità per carenza di interesse del ricorso riunito (RGN n. 29718/2018) attinente all’impugnativa del diniego di condono prot. ***** del *****;

– in considerazione dell’esito processuale, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità con riguardo al procedimento RGN 29718/2018;

– la declaratoria di estinzione del processo esclude – per quanto concernerebbe il ricorso incidentale dei contribuenti l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560, Cass. 12/10/2018, n. 25485);

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, trattandosi di inammissibilità non originaria ma sopravvenuta del ricorso (Cass. n. 3542 del 2017: “In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia dei contendere/ determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, dei ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.”; Cass. n. 13636 del 2015; da ultimo, in tal senso Cass. n. 13581 del 2021.

PQM

La Corte:

– riunisce al ricorso R.G. n. 28685/2013 quello RG n. 29718/2018;

– dichiara estinto il giudizio (R.G. n. 28685/2013) e pone le spese a carico di chi le ha anticipate;

– dichiara l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso RGN n. 29718/2018; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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