Sinistro stradale, presunzione di pari concorso di colpa, presunzione di colpa concorrente, affermazione di una colpa concorrente

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.31142 del 21/10/2022

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Sinistro stradale, presunzione di pari concorso di colpa, presunzione di colpa concorrente, affermazione di una colpa concorrente

La norma sulla presunzione di pari concorso di colpa ex art. 2054 c.c., comma 2, va intesa nel senso che, nel caso di scontro tra veicoli, non è sufficiente che il giudice accerti la violazione, da parte di uno dei conducenti dell'obbligo di dare precedenza, dovendo verificare anche il comportamento dell'altro, al fine di stabilire se questi si sia tenuto alle norme sulla circolazione stradale ed alle regole di comune prudenza, potendo darsi sia la presunzione di colpa concorrente (in caso di impossibilità di tale accertamento) sia l'affermazione di una colpa concorrente (in caso di accertamento contrario al conducente del veicolo favorito).

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Cassazione civile, sez. III, sentenza 21/10/2022 n. 31142

RILEVATO

che:

Con ricorso depositato il 16 gennaio 2008 P.G. - in proprio e quale legale rappresentante dei figli minorenni C.E. e C.L.F. -, C.V.R. e Ca.Vi. adivano il Tribunale di Catania per ottenere la condanna della compagnia assicuratrice designata dal FGVS, Fondiaria Sai S.p.A., a risarcire loro i danni derivati da sinistro stradale per cui era deceduto il rispettivo coniuge e genitore C.C.V., adducendo che quale motociclista (trasportante anche il figlio E.), il (Omissis), verso le 10:30 di mattina, era stato speronato da un veicolo ignoto. La compagnia si costituiva resistendo.

Il tribunale rigettava con sentenza del 30 settembre 2014.

Proponevano appello la P., in proprio e anche per il figlio minorenne C.L.F., e tutti gli altri C. maggiorenni; resisteva la compagnia, nelle more divenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 3 maggio 2018, rigettava il gravame.

Hanno presentato ricorso la P., "anche nella qualità", e gli altri C. maggiorenni; ha resistito con controricorso la compagnia.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. In primo luogo deve darsi atto che la controricorrente eccepisce l'incapacità ad agire del minorenne C.L.F., nato (Omissis), perché nell'epigrafe del ricorso non sarebbe indicato chi lo rappresenta; e comunque difetterebbe anche un idoneo mandato nel suo interesse all'avv. Maria Teresa Palumbo che figura avere redatto il ricorso, essendo leggibile soltanto nella procura a margine " Pa.Ga. anche nella qualità".

Si tratta di un'eccezione palesemente infondata, dal momento che la procura speciale per cassazione, ovviamente, deve essere intesa quanto al suo contenuto anche in relazione al contenuto del ricorso in cui è incorporata (cfr. S.U. 19 novembre 2021 n. 35466): il quale, nel caso in esame, rende ictu oculi percepibile che Pa.Ga., quale genitrice, agisce in tale qualità per l'unico figlio ancora minorenne, il cui nome - C.L.F. - è incluso nella intestazione del ricorso unitamente alla data di nascita. E se, poi, sussiste nel giudizio così instaurato un legale rappresentante - cioè Pa.Ga. - per C.L.F., non vi è spazio per alcuna tematica in ordine alla capacità ad agire o meno di quest'ultimo.

Tanto premesso, deve darsi atto che il ricorso si compone di due motivi.

2.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115,116 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c., nullità del procedimento, omessa o insufficiente motivazione nonché omesso esame di fatti discussi e decisivi, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per avere il giudice d'appello omesso di tenere in conto i fatti "decisivi e concordanti emersi dall'istruttoria" e di avere reputato inattendibili i testimoni M.A. e Pr.Ma..

La corte territoriale non avrebbe tenuto in conto decisivi e specificati elementi probatori, dichiarando inattendibili i suddetti testimoni e utilizzando soltanto, tra le quattro che aveva rilasciate, solo l'ultima deposizione (effettuata il 15 febbraio 2010 dinanzi al secondo giudice istruttore del processo di primo grado) dell'altro testimone Pa.Gi.Ar.. Quest'ultimo, invero, il giorno dell'incidente, cioè il (Omissis), aveva reso una dichiarazione ai carabinieri, il 20 luglio 2005 reso una dichiarazione ai vigili urbani e il 26 maggio 2009 testimoniato davanti al primo giudice istruttore del processo davanti al tribunale.

Inoltre il giudice d'appello non avrebbe tenuto in conto gli altri fatti "decisivi oggetto del contraddittorio":

a) la sussistenza del limite di velocità di 30 km all'ora sul luogo in cui si verificò il sinistro;

b) l'avere il Pa. dichiarato di avere visto "volare" chi era sul motociclo, e l'avere ancora il Pa. dichiarato spontaneamente ai vigili urbani il 20 luglio 2005 che un'auto, investito il motociclo, "proseguiva nella sua corsa": dal che si sarebbe dovuto dedurre che, sia prima che dopo l'impatto con il motociclo, l'auto avrebbe tenuto una velocità superiore ai 30 km/h;

c) l'articolo del giornale "(Omissis)" del (Omissis) aveva riportato che il motociclo era stato tamponato;

d) sulla scorta di informazioni verbali acquisite dai carabinieri venuti in loco, nella comunicazione di notizia di reato del (Omissis) la polizia municipale del Comune di Misterbianco aveva affermato che si era visto un veicolo sconosciuto "tamponare il motociclo".

Inoltre soltanto il tamponamento avrebbe potuto causare il "volo" del motociclista, essendo ciò impossibile se l'urto fosse stato laterale.

Si critica in seguito quel che motiva il giudice d'appello in ordine alla inattendibilità, da lui ritenuta sussistente, dei testimoni M. e Pr., asserendo che non corrisponderebbe al vero che fossero stati generalizzati "altri" testimoni, essendolo stato soltanto il Pa.. Si richiama il rapporto della polizia municipale, da cui emergerebbe appunto la generalizzazione del solo Pa., nonché che il traffico era intenso quando avvenne l'incidente - e quindi molte persone avrebbero dovuto assistervi - e che in esso, oltre al motociclo, sarebbe stato coinvolto un veicolo "genere autovettura, marca Fiat, tipo Marea, targa W... con conducente ignoto".

Nella dichiarazione spontanea resa la polizia municipale il 20 luglio 2005 il Pa. - sostengono ancora i ricorrenti - riferì proprio questo (la presenza di varie persone, l'arrivo dei carabinieri che "ci hanno chiesto qualcosa e tutti abbiamo detto... si è parlato di una macchina di grosse dimensioni tipo station Wagon di colore chiaro che qualcuno ha detto poter essere una Fiat Marea").

Si argomenta poi in relazione a ulteriori dati fattuali anche a proposito della presenza sul posto dei testi M. e Pr., criticando altresì il giudice d'appello per quanto ha motivato in ordine alla loro inattendibilità; si argomenta pure nel senso che il giudice d'appello sarebbe entrato in contrasto con le stesse dichiarazioni del Pa. e con "tutte le risultanze in atti"; inoltre dalle dichiarazioni del Pa. emergerebbe che vi era stato tamponamento.

Si giunge così alla conclusione che, non considerando "tutti gli elementi decisivi", il giudice d'appello avrebbe fornito a sostegno della sua decisione una motivazione apparente e illogica; inoltre l'irragionevolezza della motivazione nel valutare le prove presuntive comporterebbe la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (si invoca Cass. sez. 3, 12 aprile 2018 n. 9059, per cui qualora il giudice ometta di valutare le risultanze che la parte espressamente ha definito decisive, ricorrerebbero sia un vizio motivazionale sia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

2.2 Il secondo motivo, presentato in subordine, denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115,116 c.p.c., art. 2054 c.c., commi 1 e 2, nullità del procedimento e omessa o insufficiente motivazione rispetto al minimo costituzionale in relazione all'art. 111 Cost., comma 6, nonché omesso esame di fatti discussi e decisivi, per non avere il giudice d'appello affermato la colpa concorrente del veicolo ignoto ai sensi dell'art. 2054 c.c., commi 1 e 2.

Si denuncia pure violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice d'appello ritenuto responsabilità esclusiva del motociclista benché la stessa compagnia, nella comparsa d'appello, avesse chiesto di affermare la responsabilità concorrente qualora si fosse accertato il coinvolgimento di un veicolo ignoto nella causazione del sinistro.

Si riporta un passo della sentenza (pagina 4s.) laddove si deduce dalla testimonianza del Pa. la "responsabilità esclusiva del C." dichiarando inapplicabile pure il criterio sussidiario della responsabilità presunta di cui all'art. 2054 c.c., comma 2. Ciò il giudice d'appello effettuerebbe soltanto in base all'ultima deposizione del Pa. "e, soprattutto, omettendo del tutto di motivare in ordine alla responsabilità dell'autoveicolo rimasto ignoto" e sulle ragioni per cui lo si sia ritenuto "esente da qualsivoglia responsabilità"; e questo nonostante, inoltre, la deposizione Pa. sia riportata più volte al condizionale nella stessa sentenza.

La motivazione sarebbe dunque illogica, contraddittoria, apparente e non dotata appunto del minimo costituzionale.

Ancora, sussisterebbe l'omesso esame dei fatti discussi e decisivi indicati nel primo motivo, il cui "complesso", ad avviso dei ricorrenti, "prevale indubbiamente sulle supposizioni di Pa." e comporta semmai l'applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 2.

Sarebbero stati pure violati gli artt. 2727 e 2729 c.c. perché il giudice di merito sarebbe obbligato a "valutare complessivamente tutti gli indizi" per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione possa formare la prova presunta.

Comunque, in caso di scontro tra veicoli, si ribadisce l'insufficienza di accertare la violazione da parte di uno dei conducenti dell'obbligo di dare la precedenza, dovendosi invece verificare pure la condotta dell'altro guidatore per stabilire se quest'ultimo ha o meno rispettato le norme della circolazione stradale e la comune prudenza.

3.1 I ricorrenti richiamano, formalmente per il secondo motivo, la pertinente non massimata ma molto ben motivata - Cass. sez. 6-3, ord. 14 maggio 2015 n. 9910, che riconosce che il giudice di merito ha il compito in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e di scegliere, tra le complessive risultanze, quelle da ritenere più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti sottesi, "assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti", e di negare, anche implicitamente, la rilevanza di una prova, non essendo infatti tenuto a "esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante" (come già affermato dalle massimate Cass. sez. L, 15 luglio 2009 n. 16499 e Cass. sez. L, 21 luglio 2010 n. 17097), e che gli è riservata la valutazione sull'attendibilità dei testi purché congruamente motivata (Cass. sez. L, 21 luglio 2010 n. 17097, cit.).

Rimarca inoltre Cass. sez. 6-3, ord. 14 maggio 2015 n. 9910 che, quanto alla presunzione di pari concorso di colpa ex art. 2054 c.c., comma 2, la norma "va intesa nel senso che, nel caso di scontro tra veicoli, non è sufficiente che il giudice accerti la violazione, da parte di uno dei conducenti... dell'obbligo di dare precedenza, dovendo verificare anche il comportamento dell'altro... al fine di stabilire se questi si sia tenuto alle norme sulla circolazione stradale ed alle regole di comune prudenza" (l'ordinanza invoca correttamente Cass. sez. 6-3, ord. 12 aprile 2011 n. 8409; e deve comunque richiamarsi anche Cass. sez. 3, 10 agosto 2004 n. 15434, come si vedrà infra), "potendo darsi sia la presunzione di colpa concorrente (in caso di impossibilità di tale accertamento) sia l'affermazione di una colpa concorrente (in caso di accertamento contrario al conducente del veicolo favorito)".

3.2 In effetti l'invocata Cass. 6-3, ord. 12 aprile 2011 n. 8409 insegna: "La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, a carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico"; e si tratta di una giurisprudenza tanto condivisibile quanto consolidata, conformemente alla quale, tra gli arresti massimati, si rinvengono pure la già richiamata Cass. sez. 3, 10 agosto 2004 n. 15434, nonché la recente Cass. 6-3, ord. 12 marzo 2020n. 7061.

3.3 Tanto premesso a proposito dello stabile insegnamento giurisprudenziale che si verrà a rilevare pertinente in ordine alla sorte del ricorso, deve rilevarsi che nell'atto d'appello si era argomentato, in ordine all'attendibilità di M. e Pr., sulla presenza di "altri numerosi testimoni" oltre al Pa., come sarebbe emerso sia dalle dichiarazioni del Pa. stesso sia dal verbale dei vigili urbani, ciò anche a prescindere dall'articolo sul giornale locale "(Omissis)", e argomentato altresì in ordine alla contraddittorietà tra le dichiarazioni del Pa. maggiormente prossime al fatto (rese il (Omissis) ai carabinieri, in loco, non verbalizzate, e il 20 luglio 2005 alla polizia municipale), oltre a quella testimoniale resa al primo giudice istruttore il 26 maggio 2009, rispetto all'ultima sua dichiarazione, ovvero la testimonianza del 15 febbraio 2010 resa al secondo giudice istruttore.

Nelle prime tre il teste avrebbe dichiarato di non avere visto la dinamica del sinistro perché aveva davanti altri veicoli, mentre nell'ultima avrebbe dichiarato che il motociclo aveva tagliato la strada all'auto. Anche seguendo l'ultima, dunque, si sarebbe dovuto applicare l'art. 2054 c.c., comma 2, accertando pure la eventuale corresponsabilità dell'autista.

3.4 E allora, non può non riconoscersi, in relazione al primo motivo, che la Corte d'appello ha motivato ampiamente in ordine alla inattendibilità, da essa reputata, delle testimonianze di M. e di Pr., non menzionando tutti gli elementi addotti nel relativo motivo d'appello, ma comunque fornendo una motivazione specifica e priva e di gravi contraddittorietà nel suo tessuto logico; e sulla scelta delle fonti probatorie il giudice di merito ha comunque - come si è già sopra visto, alla luce della stessa giurisprudenza invocata dai ricorrenti facoltà di scelta, non essendo obbligato ad esternare il proprio ragionamento di non incidenza su quelli non adottati.

Ne consegue il rigetto del primo motivo.

3.5 Tuttavia, passando ora all'esame specifico del motivo subordinato, in relazione all'accertamento ex art. 2054 c.c., comma 2, in esso invocato come comunque necessario, emerge con evidenza dalla motivazione della sentenza impugnata (che qui diviene assai sbrigativa rispetto alla parte precedente relativa alla dichiarata inattendibilità dei testi M. e di Pr.) che la Corte d'appello riconosce comunque "l'impatto" laddove riporta l'attinente dichiarazione testimoniale del Pa. (pur aggiungendo un limitativo "a suo dire"): "egli ha dichiarato che il ciclomotore procedeva da sinistra e che presumibilmente lo stesso voleva attraversare la strada percorsa dalle autovetture; l'impatto sarebbe avvenuto, a suo dire, in quanto il conducente del motociclo aveva tagliato la strada all'auto per accedere verosimilmente alla tangenziale o per effettuare qualche altra manovra" (pagina 5 della sentenza). Immediatamente dopo il giudice d'appello afferma, con una fulminea apoditticità, che, essendo stata tagliata la strada dal motociclo, la responsabilità è esclusiva di questo, per cui non si applica l'art. 2054 c.c., comma 2: "In tale stato di cose, dalla prova espletata (con l'unico testimone attendibile, presente al momento del sinistro) è emersa la responsabilità esclusiva del C. nell'accaduto. Non può, pertanto, neppure farsi luogo al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054 c.c., comma 2" (ibidem).

3.6 E' evidente che il giudice d'appello si è contrapposto alla (pur da lui non citata) consolidata giurisprudenza - già sopra richiamata - in ordine alla necessità di accertare comunque, dopo che si è accertata la colpa di uno, la sussistenza o meno di colpa dell'altro conducente coinvolto, incorrendo quindi nella violazione proprio dell'art. 2054, comma 2, e manifestando siffatta conclusione, tanto drastica quanto erronea, mediante uno strumento motivazionale inferiore al minimo richiesto dall'art. 111 Cost.

E' ovvio, d'altronde, che tagliare la strada ad un altro veicolo non significa automaticamente eliminare ogni incidenza causale ed ogni colpa di chi governa l'altro veicolo; e ciò a fortiori in uno scontro così violento che divenne mortale (il C., dopo essere andato in coma, morì in (Omissis) dello stesso anno).

Per di più il giudice d'appello neppure menziona il "volo in aria" che lo stesso Pa. aveva detto di avere visto, quantomeno nelle tre precedenti dichiarazioni, così non considerando minimamente l'eventuale eccesso della velocità da parte dell'automobile.

4. In conclusione, del ricorso deve essere rigettato il primo motivo ma accolto il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvio, anche per le spese processuali, alla stessa corte territoriale, in diversa sezione e diversa composizione.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza per quanto di ragione e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Catania in diversa sezione e diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2022.

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