LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18012-2020 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA BONFRATE;
– ricorrente –
contro
F.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 16/B, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE SUMMO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6639/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in seguito a rinvio disposto da questa Corte con l’ordinanza n. 13394 del 2017, ha condannato Poste Italiane Spa al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di F.T. della somma pari a 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza di appello dichiarativa della nullità del termine fino al soddisfo;
per quanto qui specificamente ancora interessa, la Corte del rinvio non ha accolto la richiesta della società di condanna della lavoratrice alla restituzione “della somma pari alla differenza tra quanto dalla stessa percepito in ragione della cassata sentenza della Corte d’appello n. 395/2010 e l’importo che verrà accordato in virtù dell’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32”, poiché – secondo “i giudici napoletani – “sul punto nulla è stato documentato, nonostante alcuni rinvii disposti dalla Corte per tale adempimento”;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso la F.;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie.
CONSIDERATO
CHE:
1. l’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., deducendo che, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 395/2010, sarebbe stato versato, “con il cedolino paga di marzo 2010 l’importo lordo di Euro 140.906,81” e che questa circostanza, specificamente dedotta nel ricorso in riassunzione, non avrebbe costituito oggetto di contestazione della F., per cui non risultava bisognevole di prova;
2. il Collegio reputa la censura fondata alla stregua del principio affermato da questa Corte secondo cui: “La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l’avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all’operatività del principio di economia processuale” (così Cass. n. 11115 del 2021 – cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto – la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato valenza probatoria alla busta paga non quietanzata, senza tenere in conto che la controparte non aveva negato il pagamento, ma solo contestato l’importo chiesto in restituzione, perché al lordo e non al netto delle ritenute fiscali);
poiché nella motivazione qui impugnata la Corte territoriale si è limitata ad affermare che il pagamento della società non era stato documentato, la stessa ha omesso di esaminare il comportamento processuale delle parti e la portata delle loro dichiarazioni alla luce del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di contestazione, onde verificare se, a fronte della allegazione da parte di Poste Italiane Spa del fatto che costituiva il presupposto della pretesa restitutoria (il pregresso pagamento), la difesa svolta dalla controparte nel primo atto difensivo successivo presentasse o meno gli estremi di una valida contestazione del fatto allegato ovvero costituisse una affermazione incompatibile con la negazione del pagamento;
3. pertanto il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022