LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20325/2017 R.G. proposto da:
Comune di Ischia, in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro di Maggio, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
B.K., rappresentata e difesa dall’avvocato Rocco Marino, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1061/32/17, depositata il 9 febbraio 2017, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 novembre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.
RILEVATO
che:
1. – il Comune di Ischia, sulla base di un complesso motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1061/32/17, depositata il 9 febbraio 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Ischia in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2011;
– B.K. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – in via pregiudiziale, va rilevato che il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha documentato il perfezionamento di conciliazione stragiudiziale ed ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rinuncia che è stata accettata da controparte;
– la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, – ma pur sempre di carattere ricettizio, – poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, – così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., e, peraltro, in assenza di dette formalità, è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980);
– nella fattispecie emerge, peraltro, la definizione, per accordo conciliativo, della ripresa a tassazione in contestazione, e la pronuncia di cessazione della materia del contendere, – diversamente da quanto avviene per il processo civile ordinario (v., già, Cass. Sez. U., 28 settembre 2000, n. 1048), – risulta codificata all’interno del processo tributario, la cui disciplina (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) ne individua l’effetto processuale nell’estinzione del giudizio;
2. – le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo a quanto convenuto negli atti di conciliazione, e di accettazione della rinuncia al ricorso, oltreché alle stesse ragioni che hanno determinato detta rinuncia;
– non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022