LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20675-2020 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE *****, in persona del Direttore Generale pro tempore” elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO PAPIO 15, presso lo studio dell’avvocato ANGELO BONITO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.M., in proprio e nella qualità di amministratore pro tempore dell’ISTITUTO MEDICO POLIDIAGNOSTICO C. SRL, già
ISTITUTO MEDICO POLIDIAGNOSTICO C. SAS, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO FRANCESCO CRUDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5547/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata l’08/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello principale dell’Azienda Sanitaria Locale *****, confermando la decisione di primo grado, che aveva accertato l’obbligo dell’Azienda di corrispondere il contributo ENPAB del 2% sulle prestazioni erogate dall’Istituto Medico Polidiagnostico C. srl, per la quota della società facente capo al biologo iscritto all’ENPAB, C.M., e condannato l’ASL al pagamento della somma di Euro 5.058,04 per il mancato versamento del citato contributo negli anni 2013 e 2014;
2. ha parimenti respinto l’appello incidentale del C., sul capo relativo alla regolazione delle spese di lite da parte del Tribunale, considerando la compensazione correttamente disposta in ragione del “contrasto interpretativo” esistente;
3. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dato atto che con le sentenze n. 12744 del 2009, n. 18242 del 2010 e n. 8544 del 2014, irrevocabili, il Tribunale di Napoli aveva accolto analoghi ricorsi e dichiarato l’obbligo dell’ASL di corrispondere, per le prestazioni ricevute da parte dell’Istituto medico, il contributo ENPAB del 2% per la quota della società facente capo ai biologi iscritti all’ENPAB, con condanna dell’Azienda al pagamento in favore del C. della somma richiesta, in relazione ad altro pregresso periodo, per il medesimo titolo azionato in questo procedimento;
4. i giudici di appello hanno richiamato precedenti di legittimità (tra questi Cass. n. 15493 del 2015) secondo cui, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento;
5. hanno ritenuto applicabili i suddetti principi alla fattispecie oggetto di causa, in ragione della pacifica identità della situazione giuridica e fattuale e della permanenza delle condizioni già accertate con le precedenti sentenze irrevocabili, e quindi precluso ogni riesame delle questioni di fatto e di diritto a causa dell’efficacia del giudicato esterno proiettata anche sul periodo 2013-2014; hanno poi respinto l’appello principale anche nel merito delle censure mosse;
6. avverso tale sentenza l’Azienda Sanitaria Locale ***** ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; C.M., in proprio e quale legale rappresentante dall’Istituto Medico Polidiagnostico C. srl (già Istituto Medico Polidiagnostico C. sas di C.M.) ha resistito con controricorso;
7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
8. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115,116 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
9. si sostiene che la Corte di merito abbia errato nel ritenere che il giudicato esterno relativo all’accertamento dell’obbligo dell’Asl ***** di corrispondere il contributo ENPAB del 2% per le prestazioni ricevute dal ricorrente in relazione ad un diverso periodo di contribuzione, potesse estendere i suoi effetti anche ai fini del riconoscimento del diritto al contributo per il periodo 2013-2014 oggetto di causa;
10. si definiscono inconferenti i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte d’appello e si invocano come rilevanti i principi enunciati dalla Corte di legittimità a proposito delle obbligazioni contributive insorte nel settore delle assicurazioni sociali obbligatorie;
11. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., della L. n. 234 del 2004, art. 1, commi 39 e 40, dell’art. 12 preleggi; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
12. si assume che il giudice d’appello avrebbe dovuto applicare in via analogica al caso di specie, relativo alle società costituite da biologici, la L. n. 234 del 2004, art. 1, commi 39 e 40, concernente le società mediche e odontoiatriche, con conseguente esclusione di ogni rivalsa nei confronti del SSN per la corresponsione del contributo integrativo;
13. col terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., della L. n. 335 del 1995, del D.Lgs. n. 103 del 1996, artt. 6, 7 e 8, del Regolamento ENPAB, art. 4, della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, della L. n. 234 del 2004, art. 1, commi 39 e 40,; nonchéomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
14. si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato l’appello principale anche n& merito, sul rilievo che la normativa di riferimento invocata dall’Asl deponesse nel senso che il soggetto obbligato al versamento del contributo del 2% fosse da individuare in quello che si avvale della prestazione professionale del biologo e che quando tale prestazione sia resa da un’associazione professionale o da una società a cui partecipa un biologo iscritto all’ENPAB, è l’associazione o la società a dover riscuotere, contestualmente alla riscossione dei corrispettivi, la maggiorazione percentuale del 2% in relazione alla quota di competenza del socio iscritto all’Ente;
15. il primo motivo è infondato atteso che la sentenza impugnata ha deciso le questioni in diritto uniformandosi ai principi enunciati da questa S.C. e che qui si intende ribadire;
16. si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass. 20765 del 2018);
17. difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione; e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell’intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v. Cass. n. 17223 del 2020; n. 8379 del 2009);
18. l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impedita dall’autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l’obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente (v. anche Cass. n. 37 del 2019; n. 13498 del 2015 in materia di processo tributario);
19. nel caso in esame, deve ritenersi formato, per effetto delle sentenze irrevocabili, il giudicato sull’obbligo dell’ASL di rimborsare il contributo ENPAB per i singoli periodi in cui ha utilizzato le prestazioni del controricorrente quale biologo convenzionato;
20. la Corte d’appello ha fatto proprio l’accertamento svolto dal Tribunale sulla identità della situazione giuridica e fattuale e quindi sulla permanenza delle condizioni già accertate con i precedenti giudicati, relative ad un segmento del rapporto giuridico connotato da obbligazioni periodiche, con conseguente esclusione dell’intervento di elementi variabili;
21. sulla base di tale accertamento in fatto, qui non censurato e non censurabile, la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi sopra enunciati e si sottrae quindi al dedotto vizio di violazione di legge;
22. non appaiono invece pertinenti, in quanto relativi a situazioni non comparabili con quella oggetto di causa, i precedenti invocati nel ricorso (Cass. n. 19720 del 2007; n. 5108 del 2002) relativi a pluralità di controversie tra le stesse parti aventi ad oggetto pretese retributive identiche ma relative a diversi periodi del medesimo rapporto oppure (Cass. n. 7487 del 2000; S.U. n. 10933 del 1997) concernenti l’inidoneità del giudicato a precludere un autonomo accertamento in relazione ad un successivo periodo contributivo;
23. il secondo motivo di ricorso è assorbito in ragione degli effetti del giudicato;
24. il terzo motivo di ricorso, che investe la seconda ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale (infondatezza nel merito dei motivi di appello), risulta inammissibile a seguito del rigetto dell’impugnazione proposta avverso la prima autonoma ratio decidendi, fondata sugli effetti del giudicato esterno;
25. in tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione della sentenza sia basata su più ragioni autonome, ciascuna quindi idonea da sola a supportare il relativo “decisum”, la resistenza di una di tali ragioni all’impugnazione rende del tutto ultronea la verifica delle altre censure, perché l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse non potrebbe mai determinare la cassazione della decisione adottata (v. Cass. n. 3633 del 2017; n. 4293 del 2016; n. 3386 del 2011; n. 22753 del 2011);
26. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;
27. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
28. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022
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