LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29697-2020 proposto da:
J.N., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANDOMENICO DELLA MORA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 436/2020 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata l’08/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
J.N., proveniente dal Bangladesh, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Trieste che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;
il Ministero dell’interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
il ricorso, articolato in quattro motivi, è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, mancando l’esposizione dei fatti di causa;
il requisito non è soddisfatto, in vero, dalla menzione dell’avvenuta notifica di un provvedimento dell’Unità Dublino, di un’impugnazione avverso il disposto trasferimento con domanda di sospensione, del rigetto di tale di tale ricorso, dell’avvenuta proposizione di un appello e del rigetto anche di codesto; difatti da tali elementi si comprende soltanto che si verteva in tema di trasferimenti soggetti al Regolamento UE 604 del 2013;
di contro questa Corte ha già più volte affermato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3 il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati a esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei a una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass. n. 24432-20, nonché, in altre materie, Cass. n. 15276-21, Cass. n. 8425-20).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022