LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6-2021 proposto da:
O.J., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE SPINICELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 435/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata l’01/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
O.J., nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Perugia che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;
il Ministero dell’interno ha depositato un semplice atto di costituzione.
CONSIDERATO
che:
il ricorso è articolato in tre motivi, tutti relativi al diniego di protezione umanitaria;
il primo motivo assume violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per avere la corte d’appello mancato di considerare le fonti più aggiornate relative ai gravi rischi sociopolitici e sanitari della zona di provenienza, anche in conseguenza alla diffusione della pandemia da Covid 19;
il secondo assume l’omesso esame di fatti decisivi;
il terzo la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 Cedu, artt. 5, 19,11 e 28 del t.u. imm., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 32 e 8 e art. 116 c.p.c. essendo mancata la comparazione tra la situazione soggettiva del richiedente nel paese di origine e la situazione oggettiva in Italia;
il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è inammissibile;
la corte d’appello ha previamente affermato che il racconto in base al quale il richiedente aveva invocato la protezione internazionale, nelle sue alternative forme, era poco credibile per genericità e incoerenza intrinseca, e che egli non aveva neppure specificato da quale zona della Nigeria provenisse;
tale affermazione implica un evidente deficit di allegazione e al riguardo nessuna censura è prospettata nel ricorso per cassazione;
ne consegue che il ricorso è inammissibile per tale specifica ragione, posto che da essa rimane sorretta la finale considerazione della corte d’appello per la quale non erano stati forniti elementi dettagliati per una valutazione comparativa rilevante nell’ottica della giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U n. 29459-19);
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022