In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5730-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI N. 34, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVAGNI, rappresentata e difesa dall’avvocato DANILO COLAVINCENZO;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 655/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 02/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO
che:
1. P.S. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara l’intimazione di pagamento, notificata in data *****, assumendone la nullità per non essere stata notificata la sottesa cartella di pagamento.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso 3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello ritenendo inesistente la notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata a mezzo della società privata Nexive. I giudici di secondo grado rilevavano, inoltre, che correttamente la sentenza di primo grado aveva affermato la mancanza degli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c. (deposito dell’atto presso il Comune, affissione dell’avviso presso la porta dell’abitazione ed il successivo invio della raccomandata di avviso delle precedenti attività).
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nn. 1 e 4, del D.Lgs. n. 58 del 2011, nonché dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; premesso che la notifica era stata effettuata dal messo notificatore con le forme di cui all’art. 140 c.p.c., e soltanto la raccomandata informativa veniva recapitata attraverso l’operatore privato Nexive, si sostiene che la CTR abbia errato nell’escludere la possibilità che il recapito dell’avviso di deposito non potesse essere effettuato anche attraverso il servizio privato alla luce della normativa che ha liberalizzato il servizio ad eccezione delle notifiche degli atti giudiziari e quelli delle violazioni al codice della strada che continuavano ad essere effettuate con il servizio universale Poste Italiane. Dal non corretto assunto della inesistenza della raccomandata informativa essendone stata affidata la spedizione all’operatore privato privo di abilitazione e poteri certificativi, i giudici di seconde cure sarebbero incorsi nell’ulteriore errore di affermare il mancato perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c..
1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 36, dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR in maniera del tutto apodittica ritenuto inesistente la notifica per effetto della mancanza di pubblica fede della dichiarazione dell’operatore privato.
1.3 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR nell’affermare il mancato compimento delle operazioni di affissione alla porta dell’abitazione e deposito della copia dell’atto presso il Comune sia incorsa nel vizio di ultrapetizione.
2 Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.
2.1 Risulta dalla documentazione riprodotta, in ossequio al principio di autosufficienza, nel corpo del ricorso, che il procedimento di notificazione della prodromica cartella di pagamento ha avuto la seguente tempistica: in data 22/12/2014 il messo notificatore dell’Agente di Riscossione ha eseguito l’accesso presso la residenza del contribuente e non è riuscito a consegnare il plico per temporanea assenza del destinatario e delle persone previste dall’art. 139 c.p.c.; si e’, quindi, proceduto al deposito dell’atto presso la casa comunale e all’invio della raccomandata informativa spedita lo stesso giorno tramite corriere privato Nexive e non ricevuta dal destinatario in quanto assente.
2.2 Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che Il D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. n. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare “regole comuni per lo sviluppo del mercato intern o dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”.
2.3 Alla suindicata Dir. del 1997, è seguita la Dir. n. 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, stabilendo che “Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201”.
2.4 L’evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.
2.5 La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017.
2.6 Con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli di contestazione delle violazioni al codice della strada questa Corte con la sentenza n. 8416/2019, resa a Sezione Unite, ha affermato in motivazione che “A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999, di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi” In sostanza si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del D.Lgs. n. 58 del 2011.
2.8 La giurisprudenza successiva di questa Corte si è adeguata a tale orientamento (cfr. Cass. n. 15360 del 2020 e Cass. n. 25521 del 2020) 2.9 La recente decisione delle SU di questa Suprema Corte (Cass. SU 10 gennaio 2020, n. 299), secondo cui “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”, non è riferibile alla fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio che attiene alla notifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata L. n. 124 del 2017.
2.10 La CTR, quindi, nel ritenere inesistente la notifica completata – peraltro ad iniziativa del messo comunale incaricato, una volta non rinvenuto il destinatario della notifica presso il domicilio indicato perché temporaneamente assente, in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell’atto – con spedizione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale tramite licenziatario privato – non ha tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali e dei principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto.
3 Il terzo motivo è fondato.
3.1 La censura investe la motivazione della sentenza dove si afferma quanto segue “A tali considerazioni devesi aggiungere che – correttamente – la sentenza della CTP aveva affermato circa i mancati adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c., non essendo stata depositata copia dell’atto presso il Comune, non essendo stato affisso l’avviso alla porta dell’abitazione e non essendo stata data notizia di ciò a mezzo di raccomandata ar”.
La sentenza di primo grado di primo grado, come si evince dalla lettura dell’estratto riprodotto nel ricorso, si è limitata ad affermare la mancata prova del solo adempimento tra quelli previsti dall’art. 140 c.p.c., dell’avvenuta spedizione al destinatario della raccomandata contenente la notizia del deposito presso la Casa Comunale dell’atto impositivo. A pagina 6 e 7 delle controdeduzioni con contestuale appello incidentale – riprodotto per estratto nel ricorso – P.S. ha dedotto l’assenza della formalità di cui all’art. 140 c.p.c., costituita da “l’invio e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa di avvenuto deposito dell’atto presso la Casa Comunale”.
3.2 Il fatto controverso, dunque, era circoscritto al solo accertamento circa l’esistenza e la regolarità dell’incombente della spedizione della raccomandata informativa.
3.3 I giudici di seconde cure, nell’affermare il mancato compimento delle operazioni di affissione alla porta dell’abitazione e deposito della copia dell’atto presso il Comune, sono, quindi, andati oltre il thema decidendum sottoposto al proprio giudizio.
3.4 Con riferimento all’ulteriore affermazione contenuta nella sentenza, circa l’assenza della raccomandata informativa, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente con l’eccezione di inammissibilità, può ritenersi che tale ratio decidendi sia stata investita da censura con il primo motivo di ricorso dove viene affermata l’esistenza e la validità della raccomandata informativa spedita con la posta privata.
4. In accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022
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