LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5360/2013 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Equitalia Esatri Spa;
– intimata –
e contro
Venus 1 Sas Di Venus Italy Mp Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma C/o St Legale Tributario Di Tanno & Associati Via G Paisiello 33 presso lo studio dell’avvocato Petrecca Stefano che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Nicastro Rosamaria;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 199/2012 della COMM.TRIB.REG. LAZIO, depositata il 22/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE, lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Del Core Sergio, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RILEVATO
CHE:
l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, ricorrente avverso la sentenza n. 199/6/12 della C.T.R. di Roma contro Venus 1 sas di Venus Italy MP srl. e nei confronti di EQUITALIA ESATRI spa, premesso di aver raggiunto un accordo con la controparte, con cui si era impegnata, tra l’altro, alla rinuncia degli atti del giudizio per cassazione in relazione alla cartella di pagamento n. ***** e che la DRE Lazio aveva successivamente comunicato, con nota 505549/16 trasmessa completa di sottoscrizione con pec 13-8-18, la volontà di rinunciare agli atti del presente giudizio con compensazione di spese;
premesso ancora che, con nota prot. 81168 del 9-9-19 (depositata in atti), le parti avevano dichiarato che il punto 6 del menzionato accordo, indicava per errore materiale, la cartella sopra nominata, ma che le parti avevano inteso convenire la rinuncia agli atti della causa vertente sulla cartella n. *****, oggetto del presente giudizio;
premesso, infine, alla luce di quanto esposto, che l’Avvocatura dichiarava, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di rinunziare agli atti del presente giudizio, chiedendo che ne venisse dichiarata l’estinzione, con compensazione delle spese;
considerato che il contribuente nulla ha opposto e che, pertanto, sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta formulata dall’Agenzia;
– considerato altresì che la rinuncia al ricorso comporta la pronuncia di inammissibilità dello stesso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, da remoto, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022