Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.380 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34345/2019 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Enel Green Power Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio, 14 presso lo studio dell’avvocato Di Tanno E Associati che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Nicastro Rosamaria, Pauletti Enrico;

– controricorrente incidentale –

contro

Agenzia Delle Entrate;

– intimato –

avverso la sentenza n. 284/2019 della COMM.TRIB.REG., MOUSE, depositata il 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

CHE:

La ENEL GREEN POWER s.p.a. ha impugnato gli avvisi con cui l’Ufficio ha rettificato la rendita catastale proposta dalla società con procedura Docfa, conseguente alla L. n. 208 del 2015, relativa ad un parco eolico (dodici unità) in provincia di Isernia. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L’Agenzia ha proposto appello l’Agenzia respinto dalla Commissione regionale della Campania che ha rilevato che la L. n. 208 del 2015, art. 1 redatto mediante la tecnica legislativa della esclusione stabilisce che l’unico criterio di inclusione e di esclusione di taluni beni ai fini della rendita catastale quello della funzionalità specifica per il processo produttivo non del contributo fornito il valore dell’immobile e ciò indipendentemente dal grado di immobilità, consistenza o rilevanza in rapporto al valore del bene considerato. Rileva che la torre di sostegno è una componente primaria per il funzionamento dell’aereogeneratore che svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l’energia elettrica. Essa forma un unico complesso con le altre componenti e non costituisce elemento positivo di reddito per il terreno non incidendo in alcun modo sulla determinazione del reddito catastale.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Si è costituita con controricorso la società, proponendo ricorso incidentale La causa è stata trattata l’udienza camerale non partecipata del 5 ottobre 2021.

RITENUTO

CHE:

1.- Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo l’Agenzia, che richiama la circolare 2/E del 1 febbraio 2016, nella stima del cespite non può non considerarsi la torre o palo eolico, elemento saldamente ancorato al suolo e che costituisce materialmente una struttura o costruzione che serve da sostegno agli aereogeneratori; detta struttura di cui appare indiscutibile la natura di costruzione che poggia su base cementizia è un’unità a sé stante data di autonomia strutturale di immanenza al suolo e che per essere rimossa imporrebbe una specifica attività edilizia di demolizione; inoltre essa è soggetta a prescrizioni di progettazione con relativi calcoli strutturali; in quanto opera edile strutturale da valorizzare ai fini catastali non può essere considerata un semplice congegno funzionale al processo produttivo da escludere dalla rendita catastale.

Il motivo è infondato.

1.2.-Questa Corte di legittimità ha più volte affrontato e risolto – con esiti che non vi è ragione di qui disattendere – il problema della rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pali o torri eoliche che, all’interno delle centrali di produzione, sorreggono gli impianti aerogeneratori propriamente detti (navicella e rotore); ciò alla luce dello jus superveniens rappresentato dalla L. n. 208 del 2015 cit., art. 1, comma 21, (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che “a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”.

La norma soggiunge poi che: “sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

L’orientamento interpretativo consolidatosi è nel senso che: “Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia” (così Cass.n. 1010/21; nello stesso senso: Cass.nn. 20726/20; 21287/20; 21460/20).

I passaggi fondamentali di questo indirizzo possono così riassumersi:

la disposizione sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo di rilevanza catastale segnato dalla nozione di “immobile urbano” (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4), di “unità immobiliare” (D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3) e di “costruzione stabile” comunque connessa al suolo, e come tale già ritenuta rilevante nella determinazione di rendita (D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies conv. in L. n. 88 del 2005 con riguardo alle centrali elettriche);

– alla luce di questo quadro normativo, già vagliato anche dal giudice delle leggi (C.Cost. n. 162/08), si è ritenuto che tanto le pale eoliche quanto le turbine, così come ogni altro elemento non separabile (anche se fisicamente amovibile) senza pregiudizio dalla funzione precipua di generazione energetica, dovessero rilevare ai fini della rendita dei parchi eolici e delle centrali elettriche, da accatastarsi in categoria D1-Opifici (Cass.nn. 4028/12, 24815/14, 32861/19 e molte altre), il che ha trovato ulteriore conferma nella Circolare 6/2012 dell’Agenzia del Territorio (“Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi”), non in sé, ma in quanto legislativamente richiamata e recepita dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (L. stabilità 2015);

– questo quadro è stato inciso (con effetto dal 2016) dalla L. stabilità n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, cit., su riportato, il quale, con una tecnica legislativa “per esclusione”, descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio e più brevemente noti con la denominazione di “imbullonati”; sicché “la scelta legislativa è quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo” (così Cass. n. 20726/20 cit.);

– l’amministrazione finanziaria ha emanato, in applicazione della legge del 2015, varie disposizioni interne (Circolare 2/E del 1 febbraio 2016; Nota Direzione Centrale Catasto n. 60244 del 27 aprile 2016; Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016) con le quali ha inteso includere le strutture di sostegno e le torri degli aerogeneratori delle centrali eoliche (siccome aventi i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo) tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da considerare nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica;

– questa conclusione di prassi urta però con la nozione che invece emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, la quale “prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. (…) E’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo” (Cass. n. 20726/20 cit.);

– è rimesso al giudice del merito l’accertamento se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla “funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica” e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di “componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica” (Cass., n. 21462 del 2020, cit.), nel qual caso la torre risulterebbe esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella;

– nell’effettuare questo accertamento il giudice di merito deve considerare che la vocazione “strutturale” e la “strumentalità” sostenitiva della torre non sono indici necessariamente costruttivistici, non risultando infatti esse affatto incompatibili con il parametro legale della “funzionalità” prettamente impiantistica e di partecipazione al processo di produzione energetica.

In sintesi, la L. n. 208 del 208, art. 1, comma 21 pone una nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, che prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo richiedendo il loro impiego nel processo produttivo.

E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208, art. 1, comma 21 che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

Nel caso di specie la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti evidenziando che la funzione delle torri è assolutamente integrata nell’impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale anche in ragione della funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l’energia elettrica. Ha rilevato inoltre che tale funzione è nettamente prevalente rispetto all’utilità statica di sostegno essendo direttamente proporzionale alla potenza dell’impianto per resistere ad ogni sollecitazione che interviene nello svolgimento dell’attività produttiva, atteso che dalla dimensione della torre dalla sua forma dipende anche la produttività dell’impianto.

Ne consegue il rigetto del ricorso principale.

2.- Con il ricorso incidentale, la parte deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La parte deduce che nei precedenti gradi di giudizio essa società ha eccepito l’illegittimità dell’avviso impugnato per assoluta carenza di motivazione e che i giudici di seconde cure hanno omesso di pronunciarsi sul punto; deduce altresì l’erroneità della sentenza impugnata per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 in ragione della dedotta illegittimità dell’avviso di accertamento per assoluta carenza di motivazione.

Il ricorso incidentale è infondato posto che si evince chiaramente che l’appello incidentale formulato dalla società per carenza di motivazione era subordinato all’ipotesi di accoglimento dell’appello principale; del resto la CTR è intervenuta sul merito della pretesa, ritenendola infondata, il che costituisce una statuizione assorbente.

Ne consegue il rigetto anche del ricorso incidentale.

In ragione della reciproca soccombenza e del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità le spese del giudizio si compensano tra le parti.

PQM

Rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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