Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.384 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13080/2014 proposto da:

Win Rent Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi 72 presso lo studio dell’avvocato Bonaccorsi Di Patti Domenico che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

Sap Servizi Acqua Potabile Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cicerone 28 presso lo studio dell’avvocato Di Benedetto Pietro che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179/2013 della COMM. TRIB. REG., LOMBARDIA, depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO

Che:

1. La società Win Rent s.p.a., con ricorso notificato alla società SAP s.p.a., Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (Sevizi Acqua potabile s.p.a.), per il Comune di Fermo, impugnava l’avviso di accertamento per omesso pagamento dell’imposta dovuta per l’anno 2011, in relazione a numerosi mezzi pubblicitari situati in corrispondenza dei parcheggi situati all’interno dell’aeroporto di Malpensa Linate, assumendo, tra l’altro, che esse non assolvevano ad alcuna funzione pubblicitaria; che il ricorso veniva respinto dall’adita Commissione Tributaria Provinciale di Varese, e con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello della società Win Rent, sul rilievo che i predetti mezzi segnaletici risultavano svolgere la funzione di diffusione dell’immagine, unitamente a quella di indirizzare i clienti-che avevano in precedenza concluso il contratto di noleggio con la società – nell’area destinata all’autonoleggio, verso il luogo nel quale ritirare il veicolo o riconsegnarlo al termine del noleggio.

In aggiunta, affermava che non trovava applicazione il disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, lett. e), non risultando affatto dimostrato che la società svolgesse noleggio di veicoli con conducente; attività che peraltro dovrebbe svolgersi con servizio al cliente all’air terminal e non nell’area riservata al parcheggio delle auto.

Respingeva infine l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della concessionaria Win Rent, avendo essa posta in opera i mezzi pubblicitari tassati.

Il Concessionario ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, cui la intimata resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

La pubblica udienza del 3.11.2021 si teneva in camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale depositava conclusioni motivate scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:

2. La ricorrente deduce (primo motivo), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5 e 12, per avere errato il giudicante nel ritenere che i mezzi accertati avrebbero anche la funzione di indicare il luogo di esercizio dell’attività commerciale e promuovere la domanda di beni e servizi ovvero migliorare l’immagine del servizio pubblicizzato.

La Regionale non avrebbe considerato che gli impianti pubblicitari, anche se riproduttivi del marchio *****, hanno l’esclusivo fine di indirizzare e orientare i clienti che hanno già concluso il contratto con la società verso la vettura noleggiata.

3. La seconda censura lamenta la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il decidente escluso il beneficio previsto dalla norma citata per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono.

Si deduce al riguardo che le insegne in esame rispettano le dimensioni previste dalla disciplina di settore; sostenendo, tra l’altro, che le insegne sono ubicate nel luogo in cui il servizio è prestato, essendo i potenziali clienti già indirizzati all’acquisto.

4. La terza doglianza critica la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 6, nonché dell’art. 1372 c.c.ex art. 360, n. 3), c.p.c.; per avere il giudicante ritenuto la carenza di legittimazione passiva della società contribuente, la quale, in quanto titolare di un contratto di subconcessione, stipulato con la SEA s.p.a., versa i relativi canoni di concessione alla prefata società, canoni comprensivi dei costi correlati alle spese accessorie.

5. La prima censura è fondata e va accolta, assorbite le altre.

Secondo il giudizio della Commissione Tributaria Regionale, le scritte “*****” apposte su cartelli assolvono anche alla specifica funzione di diffusione dell’immagine oltre che a quella di indirizzare i clienti della società di autonoleggio verso il luogo, di pertinenza della predetta società, in cui vanno prelevati o riconsegnati i veicoli noleggiati.

Sennonché, l’area dove sono state installate le insegne è l’area di parcheggio, il cui accesso e riservato ai clienti delle varie società di noleggio che vi operano.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, comma 1, individua il presupposto dell’imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ciò in quanto quel che rileva è l’astratta possibilità del messaggio, in rapporto alle dimensioni ed ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, ed la stessa norma, comma 2, considera rilevanti, ai fini dell’imposizione, i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

La circostanza che la pretesa impositiva di cui qui si controverte abbia per oggetto mezzi pubblicitari assoggettabili all’imposizione in quanto riportano il marchio con cui la contribuente contraddistingue i servizi resi alla clientela, assolvendo quindi alla funzione di far conoscere, alla massa indiscriminata dei potenziali utenti, il nome ed il servizio reso da una determinata impresa di autonoleggio presente sul mercato, non risulta attagliarsi alla fattispecie, dal momento che le caratteristiche del messaggio pubblicitario veicolato dalle insegne depongono a favore di una loro funzione meramente informativa del luogo di svolgimento dell’attività commerciale, e delle sue pertinenze (area di parcheggio).

La CTR non si è conformata al principio di diritto affermato da questa Corte, con la sentenza n. 13824/2005, in materia di insegna d’esercizio, laddove è corretto escludere dalla imposizione dei mezzi pubblicitari quei segnali che, al pari delle insegne, servono soltanto a trasmettere un’informazione (Cass. n. 13824/2005); che, sulla scorta degli elementi fattuali considerati – la presenza del solo marchio “*****” in corrispondenza di ogni singolo posto auto assegnato alla ricorrente all’interno del parcheggio, l’accesso riservato solamente ai clienti delle varie società di noleggio operanti nell’aeroporto, l’adeguatezza della segnaletica, anche di quella luminosa, rispetto ad una funzione meramente informativa – la decisione impugnata evidenzia che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi, e di pubblicità per la società di appartenenza, risulta recessivo rispetto a quello di indirizzare i clienti, che hanno già concluso un contratto di noleggio, verso il luogo in cui sono parcheggiati i veicoli, luogo peraltro di pertinenza della società Win Rent, in quanto operante, con esercizio ad essa riconducibile, nell’ambito aeroportuale milanese (cfr. Cass. n. 9490/2018; n. 29089/2018).

6. Il ricorso va dunque accolto; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito, accogliendo l’originario ricorso della società di noleggio.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, secondo soccombenza, a carico della resistente e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbite le altre censure; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della ricorrente;

condanna la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre 200,00 Euro per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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