Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.388 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8793/2013 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Autourtiti Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Viale Parioli 43 presso lo studio dell’avvocato D’ayala Valva Francesco che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lovisolo Antonio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2012 della COMM. TRIB. REG., LIGURIA, depositata il 26/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

CONSIDERATO

– che la Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza n. 88 del 2 aprile 2012, pubblicata 26 settembre 2012, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, n. 14/13/2011, di accogliemmo del ricorso proposto dalla contribuente Autourtiti s.r.l. avverso l’avviso di accertamento, recante l’importo di Euro 210.012,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno 2006, oltre sanzioni pertinenti;

– che l’Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 25 marzo 2013;

– che la contribuente intimata ha resistito con controricorso del 3 maggio 2013;

– che con memoria del 23 maggio 2019, corredata da pertinente documentazione, la controricorrente ha dedotto di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia e di aver corrisposto la prima rata di quanto dovuto, con conseguente sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020;

– che con successiva memoria del 22 settembre 2020 la controricorrente ha fato istanza di trattazione del ricorso (all’esito del compimento del periodo di sospensione), al fine di dichiarare la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

– che la Corte all’udienza del 3 marzo 2021 emetteva ordinanza interlocutoria per acquisire informazioni in merito alla regolarità della definizione;

– che l’Agenzia delle Entrate ha attestato con nota del 7/07/2021 che la contribuente sta provvedendo al versamento delle rate ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio;

– che, il D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 1, convertito in L. n. 225 del 2016 individua il fenomeno al quale il legislatore ha assegnato rilievo riferendolo “ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016” e prevedendo che “i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 27, comma 1, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lett. a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 10 agosto 2017, gli interessi nella misura di cui al decreto del Presidente, art. 21, comma 1, della 2 R.G. 15978/2018 Repubblica n. 602 del 1973.”; il comma 2 individua la forma in cui il fenomeno si deve manifestare e lo fa stabilendo che “ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

Che, i termini per la presentazione della dichiarazione ed il pagamento della prima rata sono stai differiti dal D.L. n. 148 del 2017;

– che, alla luce dell’istanza di estinzione del giudizio avanzata dall’Agenzia delle entrate, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che, nella specie, è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente; che, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio:

spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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