Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.389 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6403/2012 proposto da:

P.C., P.D., elettivamente domiciliati in Roma Via Degli Scipioni 110 presso lo studio dell’avvocato Arena Bruno che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

Agenzia Territorio Ufficio Provinciale Reggio Calabria;

– intimato –

avverso la sentenza n. 197/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di REGGIO CALABRIA, depositata il 13/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

RITENUTO

che:

P.C. e P.D. impugnavano dinanzi alla CTP di Reggio Calabria l’avviso di accertamento loro notificato in data 18.10.1996 con cui l’Ufficio Provinciale di Reggio Calabria dell’Agenzia del Territorio rettificava il classamento di una unità immobiliare classificandola come categoria C/1-classe 6 assumendo che la rendita attribuita non era consona allo stato di fatto dell’immobile.

La CTP di Reggio Calabria con sentenza n. 107/03/1998 accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia del Territorio, la CTR della Calabria con sentenza in data 13.12.2011, in accoglimento del gravame, confermava l’avviso di accertamento impugnato.

Avverso detta pronuncia le contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in un motivo.

L’Agenzia del Territorio non si costituiva.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Vizio di nullità del procedimento, inesistenza della notifica del ricorso in appello- Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17 e degli artt. 137 e 160 e ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4” parte ricorrente deduceva che la notifica del ricorso con cui l’Agenzia del Territorio ha proposto appello non è mai pervenuta presso il domicilio eletto dalle ricorrenti per errore materiale commesso dall’Agenzia del Territorio nell’indicare l’indirizzo del difensore non esistendo peraltro documentazione attestante la notifica presso il domicilio eletto. Deduceva pertanto che la notifica dell’atto di appello deve ritenersi inesistente.

1.1. Rileva il Collegio che dall’esame del fascicolo del giudizio di secondo grado si rinviene unicamente l’atto di appello recante in calce la dicitura “il presente appello è copia conforme a quello spedito alla parte” senza che risulti allegata alcuna ricevuta della raccomandata a mezzo posta né a mezzo ufficiale giudiziario che attesti l’esistenza di una notifica presso il domicilio eletto dalle contribuenti né potendosi comunque evincere aliunde la prova dell’avvenuta notifica.

A riguardo va rilevato che in tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso in appello può essere effettuata – giusta l’espressa facoltà riconosciuta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, – direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In tale eventualità, la L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4, prescrivono le formalità che l’ufficiale giudiziario (o il messo autorizzato dall’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 16 cit., comma 4) deve compiere per la spedizione dell’atto; allorché, a seguito del mancato rispetto di tali formalità, la Corte di cassazione sia investita attraverso ricorso ad essa presentato – della inesistenza della notifica e delle conseguenti nullità dell’atto introduttivo del giudizio di appello, nonché della sentenza emessa all’esito del medesimo, quest’ultima deve essere annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 cit., art. 62, comma 2, e dell’art. 382 c.p.c., comma 3 e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello ed i giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1. (Sez. 5, n. 20789/2021).

Ne consegue che nella specie non è stato correttamente instaurato il rapporto processuale nel giudizio di appello (dove peraltro le contribuenti non si sono neanche costituite) con conseguente nullità del successivo giudizio.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e va quindi confermata la sentenza di primo grado.

Le spese relative ai giudizi di merito vanno compensate in ragione del loro esito.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata confermando quella di primo grado.

Compensa le spese relative ai giudizi di merito.

Condanna l’Agenzia del Territorio a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in Euro 1500,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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