LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31963/2020 proposto da:
K.C., rappresentato e difeso dall’avv. LORENZO TRUCCO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Torino, Via Guicciardini 3;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 322/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 6/3/2020, NRG 210/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Dott. Roberto BELLE’.
FATTI DI CAUSA
la Corte d’Appello di Torino ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato le domande di protezione internazionale, proposte da K.C., cittadino *****;
il ricorrente ha impugnato per cassazione tale pronuncia con un motivo, mentre il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare atto di costituzione in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
l’unico motivo censura la sentenza di appello per violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 19, anche in relazione all’art. 10 Cost., e con esso si sostiene che la Corte territoriale sarebbe caduta in un’insanabile illogicità per avere rilevato contraddizioni nel racconto del ricorrente e tuttavia non avere disposto la sua audizione, utile a dirimerle, sebbene richiesta;
la doglianza è priva di fondamento;
la Corte di merito, rispetto alle domande dispiegate per la tutela sussidiaria ed umanitaria, ha ritenuto che le questioni di salute lamentate (il ricorrente aveva detto di essere espatriato per problemi all’ano, ma poi ha prodotto documentazione su allergie e qualche minimo problema polmonare) non erano di gravità tale da dover essere necessariamente curate in Italia e non anche nel paese di origine, sottolineando come il ***** non fosse, sulla base delle indagini svolte, in condizioni di conflitto armato, ma anzi fosse uno dei paesi più sviluppati dell’Africa, in pace e convivenza armonica di diverse religioni;
non può dunque dirsi che vi si stato un concreto rilievo di contraddittorietà nel racconto, quanto piuttosto l’analisi piana di ciò che è stato comprovato dal ricorrente, il che, non senza rammentare quanto detto dalla Corte di merito sulle condizioni generali del *****, non suscitava evidentemente – né suscita ora – alcuna esigenza di audizione dell’interessato;
il ricorso, del resto, neppure palesa che la richiesta di audizione fosse motivata dall’indicazione di fatti nuovi, di cui si prospettasse una qualche particolare valutazione e dunque non ricorrono i presupposti che la giurisprudenza di questa S.C. richiede (Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584) perché il giudice fosse tenuto al relativo incombente;
il ricorso va dunque disatteso, ma nulla è a disporsi sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato alla costituzione in giudizio, senza svolgere reale attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022