LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9108/2013 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Comit Soc Coop Consorzio Maremmano Installatori Termoidraulici Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Largo Trionfale 7 presso lo studio dell’avvocato Scialla Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato Martini Michele;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8/2012 della COMM. TRIB. REG., TOSCANA, depositata il 10/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle Entrate impugnava per cassazione, con quattro motivi, la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in data 10.2.2012 che in accoglimento dell’appello proposto dalla COMIT soc. coop. aveva dichiarato non assoggettabili ad IVA tanto i premi fedeltà che i ristorni. La società contribuente si costituiva con controricorso.
CONSIDERATO
che:
con memoria depositata in data 16.8.2019 parte ricorrente ha rappresentato che la Direzione Provinciale di Grosseto ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, conv. in L. n. 136 del 2018 provvedendo altresì al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione della controversia ed ha quindi chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Alla luce della documentazione prodotta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.
Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022