Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.395 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32165-2020 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE FRASCARI DIOTALLEVI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1110/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 26/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

RILEVATO

Che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di intimazione in tema di contributo unificato e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso senza nulla disporre in merito alle spese di lite fra le parti;

la Commissione Tributaria Regionale, su appello della parte contribuente, accoglieva tale appello affermando in motivazione che nella sentenza di primo grado manca totalmente la motivazione in relazione alla omessa liquidazione delle spese di giudizio in favore della ricorrente nonostante abbia dimostrato l’insussistenza del credito vantato dall’Amministrazione e, nel condannare l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio liquidandole in Euro trecento, compensava le spese del secondo grado in quanto la parte appellata (l’Agenzia delle entrate) non si è costituita nonostante la pronuncia sfavorevole in primo grado;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 per violazione del principio della soccombenza e erronea liquidazione dei compensi professionali, per avere compensato le spese di lite pur avendo pienamente vinto e con una motivazione – in quanto la parte appellata non si è costituita nonostante la pronuncia sfavorevole in primo grado che non legittima l’avvenuta compensazione.

Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte:

ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658);

in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352);

nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell’atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha motivato la compensazione delle spese di lite per il solo fatto che la parte appellata (l’Agenzia delle entrate) non si è costituita nonostante la pronuncia sfavorevole in primo grado: nel caso di specie infatti è stata fornita una motivazione erronea relativa al perché siano state compensate le spese in quanto la parte contribuente ha comunque dovuto svolgere una attività difensiva per proporre il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Regionale, a nulla rilevando la circostanza che la parte soccombente in primo grado non abbia apprestato una attività difensiva davanti alla suddetta Commissione, e d’altra parte, non versandosi in una situazione di reciproca soccombenza e non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, la decisione della Commissione Tributaria Regionale, riconoscendo che nella sentenza di primo grado manca totalmente la motivazione in relazione alla omessa liquidazione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, rappresenta una piena vittoria da parte del contribuente, che non poteva giustificare la decisione di compensare le spese.

Pertanto il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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