LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 32464/2020 proposto da:
***** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Lofoco, quale socio designato dalla società fra professionisti Alfa Legal s.r.l., per procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Curatela del fallimento della ***** s.r.l.; F.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2000/2020 della Corte di appello di Bari, pubblicata il 25 novembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza emessa il 25 novembre 2020 la Corte di appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto dalla ***** s.r.l. contro la pronuncia dichiarativa del suo fallimento contenuta nella sentenza resa dal Tribunale di Trani il 3 aprile 2020 in accoglimento della istanza di F.A. (che assumeva di essere creditrice di tale società per essere assegnataria, in sede di espropriazione presso il terzo *****, del credito di detta società nei confronti della propria debitrice Follow me s.r.l.).
1.1 A sostegno della conferma dell’accertamento dello stato di insolvenza di ***** la sentenza, in risposta ai motivi di reclamo, afferma che: a fronte di consistenti debiti, di natura previdenziale e tributaria (specificamente indicati a pag. 4 dell’atto), “non è stata fornita la prova di fonti di liquidità idonee a soddisfare tutti i debiti”; “la mancata veicolazione in cartelle esattoriali non esclude la sussistenza del debito erariale”; al piano di rateizzazione non è da riconoscere alcuna rilevanza, “essendo onere della fallita provare di essere in grado di far fronte all’esposizione debitoria al netto della definizione premiale”; la concreta possibilità di “adire la procedura di rottamazione per estinguere il debito erariale” è futura e “nulla dice in ordine alle fonti di liquidità necessarie per onorare il debito”; inoltre, anche in considerazione delle domande di ammissione al passivo del fallimento per crediti di non consistente entità, emerge “l’incapacità della società di far fronte non solo a debitorie importanti (come quella erariale…) ma anche a debiti di modesta entità (tra cui rientra anche quello della F.) il che integra un indice univocamente sintomatico di una situazione di insolvenza non certo provvisoria”; i dati di bilancio relativi alle disponibilità liquide della società nei tre esercizi precedenti la domanda di fallimento assumono “una connotazione ancora più marcata” se rapportati “alle voci dei crediti e dei debiti che, nel suddetto triennio, non subiscono variazioni sostanziali”
2. La ***** s.r.l. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi di impugnazione.
3. Gli intimati curatela del fallimento della ***** s.r.l. e F.A. non hanno svolto difese.
4. La ricorrente ha anche depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si assume che la sentenza impugnata ha fatto erronea applicazione al caso di specie della L. Fall., artt. 1,5 e 15, non sussistendo, per le ragioni diffusamente illustrate nell’atto: lo stato di insolvenza di essa ricorrente; debiti scaduti e non pagati di ammontare superiore a Euro 30.000, con conseguente divieto di pronunciare il fallimento (L. Fall., art. 15, u.c.).
2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza “per omessa motivazione su un punto decisivo della causa, per come rilevabile d’ufficio”, evidenziando che: vi era “prova dei regolari ed esaustivi pagamenti come effettuati sulle cartelle oggetto di rottamazione o dilazione”; “l’attività commerciale della ***** non si è mai fermata”; l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati (quelli per i quali vi erano state domande di ammissione al passivo della procedura; quello della ricorrente F.A.) era inferiore a Euro 30.000.
3. I due motivi, da esaminare congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione, sono inammissibili perché con essi viene dichiaratamente sollecitato un esame di questioni di merito in questa sede di legittimità non consentito.
Invero, la ricorrente: ha depositato in questa sede tutti i documenti acquisiti nel giudizio di merito, evidenziando che tale documentazione “dovrà essere apprezzata nella sua interezza per dare contezza dell’assolto onere probatorio da parte della *****”; ha dedotto che le “poste” relative a parte dei crediti, di natura previdenziale e tributaria, considerati nella sentenza, erano stati “rateizzate e/o rottamate” e che “la sola percezioni dei redditi, dei fitti e dei crediti della società avrebbe comportato l’esuberante pagamento di ogni posta a debito”; ha asserito che essa ricorrente “non era ancora affidata con alcuna banca, così da porsi velocemente in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, configurandosi l’eventuale difficoltà in cui…versa come meramente transitoria” e che “non si è dato corso a mezzi anormali di pagamento per le pregresse obbligazioni, né vi è stato ricorso a “insoliti” reperimenti di denaro e altri beni per fronteggiare le obbligazioni correnti.
A confutazione, poi, dell’affermazione della ricorrente, secondo cui i debiti tributari considerati nella sentenza impugnata non potevano considerarsi scaduti perché non ancora iscritti a ruolo, è da precisare che ai fini del computo dell’esposizione debitoria minima prevista dalla L. Fall., art. 15, comma 9, rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passività tributarie indicate da avvisi di accertamento conosciuti dal destinatario (per avvenuta loro notifica o perché acquisiti in giudizio), a prescindere dall’iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all’incaricato della riscossione (in questo senso, cfr. Cass., n. 28192 del 2020).
Invero, l’obbligazione tributaria trova la sua fonte nella legge al verificarsi del relativo elemento generatore; sì che l’avviso di accertamento possiede, quanto al presupposto del debito, una mera funzione ricognitiva non incidente sulla genesi di esso (In questo senso, cfr.: Cass. S.U., n. 4779 del 1987 e Cass. S.U., n. 9201 del 1990; principio mai successivamente disatteso), e l’atto di accertamento con natura dichiarativa è naturalmente retroattivo, nel senso che i suoi effetti retroagiscono al momento in cui è sorta l’obbligazione in riferimento al suo presupposto, tanto da determinare in tal specifico modo anche il debito da interessi sui tributi non pagati.
3. Infine (terzo motivo) la ricorrente censura la sentenza per non avere accolto la domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata da essa proposta nei confronti di F.A. che con la sua istanza ha determinato la pronuncia di fallimento.
4. Anche tale motivo, innervato da considerazioni attinenti al merito del credito fatto valere da F. a dimostrazione della sua legittimazione alla presentazione della domanda di fallimento, è inammissibile sul semplice rilievo secondo cui non vi era per la Corte di appello nessun obbligo di pronuncia su tale domanda; avente quale suo necessario presupposto il rigetto della istanza sollecitatoria del fallimento.
5. Il ricorso è in conclusione inammissibile e non sussiste obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto difese le parti intimate, vittoriose.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022