LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 38061/19 proposto da:
-) S.M., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore (michele.pizzi.milano.pecavvocati.it), difeso dall’avvocato Michele Pizzi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Milano 17.11.2019 n. 9012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. L’odierno ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento in epigrafe indicato, reiettivo della sua domanda di asilo o, in subordine, di concessione della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2. Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato “atto di costituzione”, al fine dell’eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti (ciò che esime il Collegio dall’illustrare i motivi di censura).
La procura conferita dal ricorrente al proprio difensore, infatti, è priva della certificazione, da parte del difensore, dell’effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13.
2. Su tale questione le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “la procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.
Resta solo da aggiungere che non equivale a certificazione la generica dizione, contenuta nell’epigrafe del ricorso, “giusta procura speciale conferita in data 05.12.2019 ed allegata al presente atto”.
3. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13 – sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, è stata decisa dalla Corte costituzionale nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021 nel senso della non fondatezza (cfr. comunicato stampa emesso in pari data dalla stessa Corte costituzionale e pubblicato sul sito web della medesima Corte).
4. Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero.
Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio – enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite – per cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 29 ottobre 2021 e, previa riconvocazione, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022