LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25900/2014 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Banca Imi Spa, quale incorporante di banca intermediazione mobiliare imi spa, elettivamente domiciliato in Roma, Via Della Scrofa, 57, presso lo studio dell’avvocato Russo Corvace Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pizzonia Giuseppe, Zoppini Giancarlo;
– controricorrente incidentale –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2182/2014 della COMM.TRIB.REG., LOMBARDIA, depositata il 24/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
PREMESSO E CONSIDERATO che:
1. la Banca IMI impugnava, con distinti ricorsi, l’avviso di accertamento per mancata effettuazione e omesso versamento di ritenute su dividendi azionari pagati a non residenti, e relative sanzioni, e l’atto di contestazione irrogativo di sanzione per omesso versamento di maggiori ritenute. I due ricorsi venivano decisi in primo grado in senso reiettivo e, rispettivamente, di parziale accoglimento. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia ha riunito e rigettato gli appelli della contribuente e della Agenzia delle Entrate, avverso le decisioni di primo grado.
La contribuente, con atto del 4 giugno 2019, dichiarava di volersi avvalere delle disposizioni del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2019. L’Agenzia, con atto del 14 agosto 2021, comunicava che la contribuente aveva versato quanto dovuto per la definizione delle liti e chiedeva dichiararsi la “cessazione della materia del contendere”;
2. deve quindi essere dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022