LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23517/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, ope legis domicilia;
– ricorrente –
contro
B.N., rappresentata e difesa dall’avvocato Tiziana Panetta, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 81, depositata il 30 settembre 2013, della Commissione tributaria regionale della Liguria;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 17 novembre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.
RILEVATO
che:
1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 81, depositata il 30 settembre 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l’appello proposto da B.N. avverso la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso l’impugnazione di un atto di irrogazioni delle sanzioni dovute a titolo di concorso nella infedele dichiarazione Iva dovuta dal contribuente relativamente al periodo di imposta 2003;
– resiste con controricorso B.N..
CONSIDERATO
che:
1. – in via pregiudiziale va rilevato che la controricorrente ha dato conto dell’accesso alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata;
2. – il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che:
– “In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione” (comma 3);
– “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia….” (comma 12);
– “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.” (comma 13);
2.1 – risultando quindi che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, né notificato diniego di definizione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata;
3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (citato art. 6, comma 13, ult. prop.);
– non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022