LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2005/2018 R.G. proposto da:
Delta Seconda 1972 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Via Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio dell’avvocato Marco La Motta, e dell’avvocato Simone Ciccotti, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, ope legis domicilia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3195/2017, depositata il 31 maggio 2017, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.
RILEVATO
che:
1. – Delta Seconda 1972 S.r.l., sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 3195/2017, depositata il 31 maggio 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento catastale che, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, aveva rideterminato la rendita catastale di cinque unità immobiliari, site in Roma (microzona 1, Centro Storico), dietro riclassamento per (superiori) categoria e classe, quanto a due unità ad uso abitativo, e per sola (superiore) classe quanto a tre unità con destinazione a negozio e magazzino;
– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., e dell’art. 116 c.p.c., deducendo, in sintesi, che illegittimamente la gravata sentenza aveva tratto argomento di prova, a sfavore di essa esponente, in relazione all’omesso esercizio della facoltà di richiedere la discussione del gravame in pubblica udienza, senza con ciò considerare, peraltro, che nella fattispecie (pur) rilevava, nella medesima prospettiva, la contumacia di controparte nel giudizio di appello;
– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., sull’assunto che, in violazione del riparto degli oneri probatori nella fattispecie rilevanti, – e, dunque, dell’onere della prova gravante sull’amministrazione, – la gravata sentenza aveva rilevato che, a fronte di un accertamento “rispettoso di quanto disposto dalla L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 335”, essa esponente si era “limitata ad esporre considerazioni generiche omettendo di rilevare elementi concreti e circostanze significative sia degli immobili sia della microzona tali da inficiare almeno parzialmente il nuovo classamento.”;
– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, deducendo che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto correttamente motivato l’impugnato avviso di accertamento che, diversamente, si risolveva in generiche enunciazioni, prive di ogni concreto contenuto; assume, in particolare, la ricorrente che la motivazione dell’atto impugnato non dava conto né dei criteri di accertamento dello scostamento rilevante, quanto ai valori medi delle microzone, né delle specifiche caratteristiche delle unità immobiliari oggetto di riclassamento, laddove non avrebbe potuto ritenersi, per un verso, sufficiente il (mero) rinvio ai presupposti giustificativi della rideterminazione catastale operata, – quali delineati dalla disposizione attributiva del relativo potere (citato art. 1, comma 335), e, per il restante, legittima l’integrazione della motivazione operata dall’amministrazione, con la memoria difensiva depositata nel primo grado del giudizio, a riguardo delle particolari caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari oggetto di riclassamento e della loro stessa valutazione comparativa;
– col quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, agli artt. 23 e 53 Cost., deducendo, in sintesi, che, seppur autonomamente delineati i relativi presupposti giustificativi (citato art. 1, comma 335), – la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari costituisce, pur sempre, una procedura individuale alla cui stregua e’, pertanto, necessario “un riscontro individualizzato” che non si risolve nella mera verifica di detti presupposti giustificativi e che implica (anche) la valutazione del fattore edilizio oltreché lo svolgimento di un giudizio comparativo con le unità tipo;
– il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello col quale si era dedotta l’illegittimità della pronuncia di prime cure che aveva dato ingresso all’integrazione delle ragioni giustificative dell’avviso di accertamento catastale, quale operata dall’amministrazione con memoria difensiva, a riguardo delle caratteristiche intrinseche, ed estrinseche, delle unità immobiliari, così ritenendo assolto l’obbligo motivazionale dell’atto impugnato;
2. – occorre premettere che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., – deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale;
– ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, come costituzionalizzata dall’art. 111 Cost.;
– ne consegue che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole e pronta soluzione, – anche se logicamente subordinata, – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v., tra le altre, Cass. Sez. U, 8 maggio 2014, n. 9936 cui adde Cass., 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., 28 maggio 2014, n. 12002);
3. – tanto premesso, il terzo motivo di ricorso, – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi, – è fondato e va accolto;
3.1 – secondo un orientamento interpretativo della Corte che si è venuto progressivamente a delineare, così consolidandosi, la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dalla L. 311 del 2004, art. 1, comma 335, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell’attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell’atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell’intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32546; Cass., 28 novembre 2019, n. 31112; Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988; Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass., 1 luglio 2020, n. 13390);
3.2 – in particolare la Corte ha rimarcato che:
– la disposizione di cui al citato art. 1, comma 335, va letta nel più complessivo contesto regolativo di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
– i dati normativi che, così, vengono in considerazione, – per come interpretati dallo stesso Giudice delle leggi (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249), – esplicitano che la revisione “parziale” del classamento delle unità immobiliari consegue, nella fattispecie, dalla specifica (ed esclusiva) valorizzazione del cd. fattore posizionale (citato art. 8, commi 5 e 6), qui inteso in riferimento ad “una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona” che “abbia una ricaduta sulla rendita catastale”, ove, dunque, non è irragionevole che detta modifica di valore dell’immobile si ripercuota sulla rendita catastale il cui “conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.” (Corte Cost. n. 249/2017, cit.);
– la disposizione che autorizza la revisione “parziale” del classamento, – in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali”, – integra, dunque, il presupposto degli “atti attributivi delle nuove rendite” che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com’e’ nella fattispecie, alla (nuova) categoria, classe, e rendita catastale, attribuite all’unità immobiliare (classe a sua volta “rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare nell’ambito del mercato edilizio della microzona”; D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3);
– difatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, l’obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare “proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento” (Corte Cost. n. 249/2017, cit.);
– l’indicazione delle “caratteristiche edilizie del fabbricato” (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l’adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, comma 1, e art. 8; v., altresì, il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona così che, una volta giustificato quest’ultimo (secondo i rapporti di valore posti dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento;
– in definitiva, l’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore “livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare”; D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), “così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare”;
3.3 – nella fattispecie, per come assume la censura in trattazione, emerge che la gravata sentenza ha articolato il proprio decisum dando rilievo, per un verso, ai presupposti giustificativi della rideterminazione della rendita catastale e, così, ritenendo assolto l’obbligo motivazionale, – con specifico riferimento alle particolari ricadute di quei presupposti giustificati della procedura su classe e rendita catastale delle unità immobiliari, – senza considerare che, per questo secondo profilo, il contenuto motivazionale dell’atto impugnato era stato illegittimamente integrato solo in sede di giudizio;
– così operando il giudice del gravame ha (indebitamente) valorizzato, ai fini di detta motivazione, le integrazioni operate (ex post) dall’Ufficio con riferimento (proprio) alle specifiche caratteristiche (edilizie e di posizione) delle unità immobiliari, laddove il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento deve sussistere ex se, quale requisito (strutturale) di legittimità dell’atto, così che non può essere integrato (a posteriori) in sede processuale (cfr., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6538; Cass., 19 novembre 2019, n. 29993; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 9 marzo 2017, n. 6065; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629);
4. – la gravata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente;
– in considerazione delle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali, col progressivo consolidarsi della pertinente giurisprudenza della Corte, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 276 - Deliberazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 342 - Forma dell'appello | Codice Procedura Civile
Costituzione > Articolo 23 | Costituzione
Costituzione > Articolo 24 | Costituzione