LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1165/2018 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, ope legis domicilia;
– ricorrente –
contro
M.G., con domicilio eletto in Roma, Via Caio Mario, n. 8, presso lo studio dell’avvocato Guido Luigi Battagliese, e dell’avvocato Leonardo Pallotta, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4738/2017, depositata il 22 maggio 2017, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 17 novembre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 4738/2017, depositata il 22 maggio 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania, – pronunciando quale giudice del rinvio in esito all’ordinanza, n. 3887 del 25 febbraio 2015, con la quale la Corte, sul ricorso proposto da M.G., aveva cassato la sentenza n. 520/1/12, depositata il 7 novembre 2012, della stessa Commissione tributaria regionale della Campania, – ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate rilevando che doveva “ritenersi corretta l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa operata dal notaio rogante in sede di registrazione, come del resto già affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta nella sentenza n. 585/8/10 del 21 giugno 2010, che, accogliendo il ricorso proposto da M.G., annullava l’avviso di liquidazione della maggiore imposta per la redazione dell’atto di trust (calcolata come imposta di donazione e successione dovuta in misura proporzionale)”;
– il giudice del rinvio, in particolare, ha rimarcato, richiamando un precedente della Corte, che l’atto istitutivo del trust doveva “scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la “segregazione” quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una “segregazione” da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale”;
2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;
– M.G. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia denuncia violazione di legge in relazione al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 268 del 2006, ed al D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, deducendo, in sintesi, che l’atto istitutivo del trust integra un trasferimento imponibile e, ad ogni modo, riconducibile alla nuova disciplina dell’imposta sulle donazioni, – seppur questa nella fattispecie non applicabile in ragione dell’esenzione correlata al rapporto di parentela in linea retta tra il disponente ed i beneficiari, – così che le imposte ipotecaria e catastale andavano applicate in misura proporzionale;
– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, espone la denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al contenuto dell’accordo istitutivo del trust, alla cui stregua il conferimento di beni era stato disposto, – oltreché dal trustee ( P.S.), – da terzo soggetto ( Pr.Fi.), ed alla relativa clausola involgente la possibilità del trasferimento in trust (anche) di beni e diritti da parte di terzi (diversi dai disponenti); così che, nella fattispecie, l’effetto traslativo non avrebbe potuto escludersi a riguardo (quantomeno) della posizione della Pr. rispetto alla quale il trust non poteva dirsi autodichiarato;
2. – i due motivi, – che vanno congiuntamente trattati perché sostanzialmente connessi da una medesima quaestio iuris di fondo, sono destituiti di fondamento;
3. – in relazione alla fattispecie controversa, la Corte ha posto il principio di diritto, cui va data continuità, secondo il quale ai fini dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, così che nel “trust” di cui alla L. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario (così Cass., 21 giugno 2019, n. 16699; v., altresì, Cass., 17 luglio 2019, n. 19167 e Cass., 17 gennaio 2019, n. 1131, cui adde, ex plurimis, Cass., 9 febbraio 2021, n. 3075; Cass., 18 dicembre 2019, n. 33544; Cass., 11 dicembre 2019, n. 32392; Cass., 12 settembre 2019, n. 22758);
3.1 – si e’, in particolare, rimarcato, quindi, che:
– la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;
– per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;
– nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo;
4. – le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, avuto riguardo al progressivo consolidarsi, in corso di giudizio, della pertinente giurisprudenza di legittimità;
– non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022