Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.412 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21912-2020 proposto da:

N.A., NA.AL., unici eredi della sig.ra A.M.G., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO ROSSI;

– ricorrenti –

contro

F.F., P.E., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO CINTOLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7116/2019 della CORTE D’APPELLO di RONIA, depositata il 20/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Presidente Relatore Dott. LORENZO ORILLA.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

1 Nella controversia tra i F. – P. e A.M.G. e i due figli ( N.C. e N.R.), la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 20.11.2019, ha respinto l’impugnazione proposta da questi ultimi contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Latina n. 2146/2010) che aveva accertato l’appartenenza agli attori del fondo censito in catasto al foglio ***** particelle ***** e *****; aveva dato atto che la striscia di terreno su cui insisteva la recinzione costitutiva parte del fondo degli attori; aveva ordinato ai convenuti di astenersi dal compiere atti di molestia e turbativa; aveva rigettato le ulteriori domande degli attori e quelle riconvenzionali.

Per giungere a tale conclusione la Corte di merito ha osservato:

– che dagli accertamenti compiuti dall’ausiliario sulla scorta del frazionamento allegato all’atto di divisione del ***** tra i danti causa delle parti era emerso che i F. – P. avevano apposto la recinzione su un’area di loro proprietà e che la particella ***** reclamata dai convenuti-appellanti era scaturita da un errore catastale;

– che dell’atto di divisione del 1966 non poteva tenersi conto in quanto non opponibile agli appellati (estranei) e che la particella ***** era stata soppressa dall’Agenzia del Territorio di ***** a seguito di collaudo di ufficio.

– che priva di rilievo era la consulenza tecnica svolta in altro giudizio promossa dalla A.M.G. contro altri soggetti.

Dichiarandosi eredi della A., ricorrono per cassazione Na.Al. e Na.An. con due motivi.

Resistono con controricorso la P. e il F..

Sulla proposta del relatore, sfavorevole all’accoglimento, il ricorso è stato avviato all’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato una memoria.

2.1 Col primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 345 c.p.c., rimproverandosi al giudice del gravame di non avere considerato le risultanze documentali che evidenziavano l’erroneità delle conclusioni a cui era pervenuto l’ausiliare. In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere non più esistente la particella ***** e nell’escludere l’illegittimo accorpamento di essa nella particella ***** intestata agli attori F. – P.. I ricorrenti richiamano inoltre gli atti notarili del 1951 e 1966, i documenti del Comune, la relazione del CTU S. resa in altro giudizio.

2.2 – Col secondo motivo denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rimproverando ancora una volta l’omesso esame degli atti di divisione del 1951 e del 1966 nonché il certificato di destinazione urbanistica del ***** e alcune lettere del Comune di *****.

3 Rileva il Collegio, in via preliminare, che i ricorrenti, dichiarandosi unici eredi di A.M.G., hanno omesso di notificare il ricorso a L.C. e L.R., parti del giudizio di merito, risultate soccombenti sull’appello principale da essi proposto contro la sentenza sfavorevole di primo grado;

ritenuto pertanto necessario assicurare il litisconsorzio processuale.

P.Q.M.

la Corte rinvia la trattazione a nuovo ruolo ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di N.C. e N.R. nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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