Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.413 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22815-2020 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 76, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FIORITO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO MARINO;

– ricorrente –

contro

B.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO DATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 836/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Presidente Relatore Dott. LORENZO ORILIA.

FATTO E DIRITTO

1 Nella controversia tra V.A. e B.S. sull’esercizio di una servitù di passaggio carrabile, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 21.4.2020, decidendo sull’appello proposto dalla V., in parziale riforma della sentenza di primo grado (Tribunale di Lucca n. 1186/2016) ha confermato il rigetto della domanda “in tesi” (quella cioè con cui la V. aveva chiesto accertarsi la violazione degli artt. 1064 e 1067 c.c., da parte della B. e condannarsi la stessa a rimuovere un muro, dei paletti e una rete metallica) ed ha accolto invece quella “in ipotesi” (di ampliamento della servitù di passaggio richiesta in via gradata dall’attrice). La Corte ha quindi rideterminato le spese del doppio grado di giudizio ponendole per 4/5 a carico dell’appellante e compensandole per la residua frazione.

Ricorre per cassazione la V. con due motivi a cui resiste l’altra parte con controricorso.

Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la parte controricorrente ha depositato una memoria.

2.1 La ricorrente col primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., rimproverando al giudice del gravame di averla condannata al pagamento dei 4/5 delle spese del giudizio benché fosse risultata sostanzialmente vittoriosa.

2.2 Col secondo motivo, denunzia la violazione dell’art. 92 c.p.c., rilevando che la mancata adesione alle risultanze emerse in sede di consulenza non poteva giustificare la sua condanna, ma al più una soccombenza reciproca.

3 II Collegio, ritenuto che sulle questioni di diritto poste dai motivi non emerge una evidenza decisoria tale da giustificare la decisione in Camera di consiglio.

P.Q.M.

rimette gli atti alla pubblica udienza davanti alla seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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