Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.414 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24077-2020 proposto da:

B.C.S., B.A.F., B.R.M.T., rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA GRAZIA PIANURA;

– ricorrenti –

contro

BO.GI., rappresentato e difeso dall’avvocato SERVELLO GAETANO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. cronol. 7057/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 03/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Presidente Relatore Dott. LORENZO ORILIA.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

1 Con ordinanza 3.12.2019, il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione proposta dagli eredi B. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti dall’avvocato Bo.Gi. per il pagamento di compensi professionali.

Il Tribunale ha motivato la decisione in base al rilievo che l’opposizione, soggetta al rito sommario di cognizione D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, andava proposta con ricorso e non con citazione, sicché, avendo gli opponenti utilizzato erroneamente la citazione occorreva avere riguardo alla data di deposito dell’atto nel termine di cui all’art. 641 c.p.c., piuttosto che a quella della notifica. Ha ritenuto inoltre implicitamente e correttamente ridotto a 40 giorni il termine per l’opposizione da parte dei debitori, cittadini residenti in Germania.

Ricorrono per cassazione gli eredi B. con un due motivi a cui resiste l’altra parte con controricorso.

Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il controricorrente ha depositato una memoria.

2.1 I ricorrenti col primo motivo denunziano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 4 e 14, perché anche in caso di erronea proposizione dell’opposizione con citazione in luogo del ricorso la tempestività dell’atto introduttivo andava valutata comunque alla luce del modello utilizzato. Richiamano il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme seguite prima del mutamento.

2.2 Censurano poi la decisione sotto il profilo dell’art. 641 c.p.c., comma 2, laddove ha ritenuto implicitamente fissata la riduzione a 40 giorni del termine per proporre l’opposizione nei confronti dei tre debitori residenti in Germania.

3 Il Collegio, letti gli atti;

rilevato che le questioni poste nel presente ricorso sono analoghe a quelle rimesse alle sezioni unite dal Collegio della sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 (dovendosi valutare l’applicabilità del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, sulla salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda in giudizio iniziato con opposizione a decreto ingiuntivo);

ritenuto pertanto necessario attendere la pronunzia delle sezioni unite sulla questione.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite sulla questione rimessa con ordinanza n. 13556/2021 dalla Terza Sezione Civile.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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