Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.415 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27639-2020 proposto da:

P.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE SCARINZI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG di PISA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 35/2020 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 14/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.

RILEVATO

che:

P.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 35 del 14.1.2010 del Tribunale di Pisa, che aveva confermato il rigetto dell’opposizione da lui proposta avverso l’ordinanza ingiunzione che gli aveva applicato la sanzione per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, accertata mediante apparecchiatura autovelox;

il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, dell’art. 45 C.d.S., comma 6, e dell’art. 2697 c.c., censura la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di appello che contestava la taratura e le verifiche di funzionalità dell’apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità sulla base della considerazione che il verbale di accertamento dava atto dell’esistenza dell’omologazione e della taratura e ritenuto quindi sufficiente quest’ultima in mancanza di prove in ordine alla funzionalità dell’apparecchio;

il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 3, censura l’affermazione del Tribunale secondo cui la targa del veicolo era chiaramente leggibile dalla fotografia, utilizzando a tal fine il solo fotogramma dei dati di identificazione dello stesso e non i rilevamenti relativi a tutto lo spazio controllato dall’apparecchio.

CONSIDERATO

che:

appare necessario un approfondimento delle questioni sollevate dal primo motivo, con riguardo in particolare alla censura relativa all’omesso accertamento delle operazioni di verifica della funzionalità dell’apparecchio di rilevamento della velocità, circa la loro identità e modalità di espletamento, anche in relazione alle verifiche periodiche di taratura.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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