LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3047-2016 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA e GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
S.G. SERVIZI GENERALI SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA FORTUNAT;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 636/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/07/2015 R.G.N. 1568/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’ visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 636 del 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto irretroattivo il provvedimento di variazione tariffaria dell’INAIL e non dovute le somme pretese.
2. Per la Corte di merito, l’INAIL avrebbe dovuto adeguarsi al diverso inquadramento, deciso dall’INPS nel 2004, dell’attività già assicurata, non sussistendo alcun obbligo di denuncia di variazione per il datore di lavoro, né la rettifica dell’inquadramento aveva effetto retroattivo.
3. Avverso tale sentenza ricorre l’INAIL, con ricorso affidato a un articolato motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, la società cooperativa S.G. SERVIZI GENERALI.
4. L’Ufficio del Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con il motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. 12 dicembre 2000, art. 11 e art. 14, comma 3, norma delegata in forza del T.U. assicurazione infortuni sul lavoro, e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 3, e della L. n. 88 del 1989, art. 49, l’INAIL assume il diritto dell’Istituto di pretendere, anche per il periodo anteriore al provvedimento di variazione adottato nel 2010, i maggiori premi dovuti in applicazione dell’inquadramento effettuato, a suo tempo, dall’INPS, nel 2004, per i premi non prescritti e maturati nel quinquennio antecedente l’accertamento ispettivo, non versandosi in fattispecie alla quale sarebbe applicabile il principio di non retroattività dei provvedimenti di riclassificazione, di cui al D.M. 12 febbraio 2000, art. 14, comma 2, in quanto la rilevanza giuridica della rettifica dell’inquadramento disposta dall’INPS, diversamente dal provvedimento di rettifica della classificazione, comporta, alla stregua del D.M. n. del 2000 cit., art. 14, l’ulteriore ipotesi di retroattività del provvedimento di rettifica dell’inquadramento a seguito di provvedimento dell’INPS competente, a norma delle leggi nn. 88 del 1989 e 335 del 1995, ipotesi non prevista dal D.M. del 1988 solo perché antecedente alle due leggi relative all’inquadramento datoriale; assume inoltre che il contegno negativo della cooperativa, consapevole del difforme inquadramento mai segnalato all’INAIL, ha comportato che la società lucrasse la differenza tra il premio versato secondo il tasso di premio della gestione industria e quello previsto dalla gestione terziario, violando gli oneri di collaborazione e denuncia previsti dal T.U. n. 1124 del 1965.
5. Il ricorso è infondato, preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, atteso che l’improponibilità, nel giudizio di cassazione, di questioni non dibattute nelle precedenti fasi opera con esclusivo riferimento alle questioni che implichino una modificazione dei termini in fatto della controversia, e non anche a quelle la cui novità concerna i soli profili di diritto (fra tante, Cass. n. 9812 del 2002).
6. Questa Corte (per tutte, Cass. nn. 16866, 20907, 20908 del 2020; 6081, 11426 del 2021) ha avuto modo di affermare che, in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 preleggi, il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al D.M. 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d’ufficio dall’Inail sia che l’esatta classificazione sia individuata dal giudice.
7. In effetti, con riferimento all’ipotesi contemplata dal D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3 (Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione), va tenuto conto del principio di irretroattività enucleabile sia dallo stesso D.M. 12 dicembre 2000, artt. 14 e 16 – che prevedono espressamente i casi di deroga a tale principio – sia dalla fonte primaria legislativa di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8.
8. Allorquando il cit. art. 14, comma 3, fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, vale a dire quella di competenza dell’INPS, precisa anche che essa ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni, laddove l’adozione del provvedimento che nel nostro caso rileva, ai sensi delle citate disposizioni, è quella eseguita, da ultimo, dall’INAIL.
9. Quindi è solo dall’adozione del provvedimento che ha inciso, da ultimo, sulla classificazione che si possono far decorrere, in ossequio al principio della irretroattività, gli effetti della variazione d’ufficio sulla quale si basa la rivendicazione delle differenze economiche connesse al nuovo premio individuato dall’INAIL (in tal senso v. anche Cass. n. 19979 del 2017 e n. 9227 del 2018).
10. Il riferimento al fondamentale principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 preleggi, in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, induce ad interpretare l’art. 14 cit. nel senso che il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al D.M. 12 dicembre 2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla nuova comunicazione, ciò in coerenza con il principio di civiltà giuridica introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8 (secondo cui i provvedimenti adottati d’ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro) e coerentemente con il D.M. 12 dicembre 2000, art. 16 (per la rettifica d’ufficio) e art. 17 (per quella su istanza) che dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione.
11. Soccorre, altresì, il dato testuale inequivocabile delle disposizioni di cui al cit. D.M. 12 dicembre 2000, art. 14 (Rettifica d’ufficio dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie) e 16 (Rettifica d’ufficio della classificazione delle lavorazioni) posto che in entrambe le disposizioni, al comma 2, è previsto che il provvedimento comunicato al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui l’esatto inquadramento (nell’ipotesi dell’art. 14) e l’esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione (nell’ipotesi di cui all’art. 16) dovevano essere applicati: (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; (b) erroneo inquadramento ed erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.
12. Analoga disposizione è prevista dalle norme di cui allo stesso D.M. 12 dicembre 2000, artt. 15 e 17, rispettivamente per l’ipotesi di rettifica dell’inquadramento e di rettifica della classificazione delle lavorazioni nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro, ove è stabilito che, in caso di accoglimento dell’istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’stanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.
13. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
14. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022