Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.417 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 5521-2020 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 102, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO DE BENETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CUSUMANO, ALBERTO CHIES;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG. 793/2018 del TRIBUNALE di PADOVA, del 31/1/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che codesta S.C., in Camera di consiglio, accolga il ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

RILEVATO

che:

1. P.P. ha proposto ricorso dinanzi al giudice del lavoro chiedendo di accertare l’inefficacia del licenziamento intimatogli dal Ministero della Difesa, con condanna alla reintegra nel posto di lavoro;

2. il giudice adito, all’esito dell’udienza del 30/1/2020, rilevato che vi era coincidenza tra le contestazioni disciplinari e quelle relative a procedimento penale cui il ricorrente era stato sottoposto, ha sospeso il processo sino all’esito del procedimento penale;

3. avverso la disposta sospensione del processo il P. ha proposto regolamento di competenza;

4. controparte è rimasta intimata;

5.il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso, ammissibile ai sensi dell’art. 42 c.p.c., è fondato poiché la circostanza che per i fatti contestati al lavoratore e posti a base del licenziamento dello stesso per giusta causa si sia proceduto in sede penale non determina, di per sé, alcuna necessità di sospensione del giudizio di impugnazione del licenziamento stesso, posto che nel sistema vigente, stante l’autonomia degli accertamenti svolti nelle due sedi processuali, la sospensione necessaria del processo civile è configurabile nei soli casi eccezionali e tassativi previsti da detto codice, art. 75 (Cass. n. 24268 del 2014);

2. le condizioni previste dalla citata norma non risultano in alcun modo ricorrere nella specie, non essendo contenuto nel provvedimento impugnato alcun riferimento alla ricorrenza delle medesime;

3.pertanto il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza di sospensione annullata;

4.1e spese della presente fase sono rimesse al definitvo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza di sospensione impugnata e rimette le parti, per la prosecuzione del giudizio, dinanzi al Tribunale di Padova, cui demanda la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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