LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19931-2017 proposto da:
D.A.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI PASANISI;
– ricorrente-
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 538/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 25/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dall’ingegnere D.A.A., volta alla declaratoria dell’insussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nonché al pagamento dei relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
la Corte territoriale aderiva al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ingegnere sulla base di un unico motivo;
controparte ha resistito con controricorso;
a seguito di istanza di parte, con la quale si rappresentava la volontà di definire la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 5, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, nell’adunanza del 2 aprile 2019 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa; quindi la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte.
CONSIDERATO
che:
va rilevato preliminarmente che difetta la prova del versamento previsto per la definizione agevolata della controversia D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 3, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, con conseguente impossibilità di estinzione del carico affidato all’agente per la riscossione, sicché deve procedersi all’esame del ricorso;
con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, della L. n. 179 del 1958, art. 3, della L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21, e dello Statuto Inarcassa, artt. 7, 23 e 37, osservando che l’interpretazione delle norme citate offerta dalla Suprema Corte e fatta propria dalla Corte d’appello non poteva essere condivisa, essendo la ratio della disciplina ravvisabile nella funzione residuale di garantire la copertura previdenziale a quei lavoratori che nonostante lo svolgimento di attività autonoma siano sprovvisti di qualsiasi forma di tutela previdenziale per non essere iscritti a nessun specifico albo e non usufruire della copertura dell’ente previdenziale di riferimento;
il motivo è privo di fondamento, in quanto, come chiarito dai plurimi precedenti di legittimità, la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, nonché, da ultimo, Cass. 5826 del 03/03/2021);
il ricorso, pertanto, va rigettato;
le spese sono compensate tra le parti poiché l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema si è consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022