Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.419 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1509-2019 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio MEZZETTI, che lo rappresenta e all’avvocato CARLO NOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 853/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione proposta nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione da L.G. avverso due iscrizioni ipotecarie;

rilevava la Corte territoriale la validità della procura alle liti originariamente conferita al difensore dal procuratore di Equitalia nord s.p.a., munito dei necessari poteri in virtù di procura conferita dal Direttore Generale in carica, seguita dal rilascio di nuova procura alle liti dopo la nomina di un nuovo direttore generale, e ciò in ragione del principio in forza del quale il mandato ad litem rilasciato al difensore dal legale rappresentante della società non si estingue con il mutamento della persona fisica che rappresenta la società;

nel merito, accertava che le cartelle esattoriali sottese alle iscrizioni ipotecarie impugnate erano state correttamente notificate, così come la comunicazione preventiva D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2-bis;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione L.G. sulla base di tre motivi;

resiste Agenzia delle Entrate Riscossione con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 3, violazione e falsa applicazione di norme con particolare riferimento all’art. 182 c.p.c., comma 1, osservando che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto valida la costituzione in giudizio di Equitalia nord s.p.a. perché conferita al difensore dal procuratore munito di poteri necessari, essendo stata la procura a quest’ultimo revocata con la nomina di un direttore generale, il quale, ancorché a sua volta avesse rilasciato nuova procura al difensore con conferma dei precedenti poteri, era tuttavia sfornito del potere di nominare avvocati e procuratori che potessero a loro volta nominare avvocati e procuratori;

osservava, inoltre, che non era stata provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento in forza delle quali si era proceduto a iscrizione ipotecaria, né dell’avviso preventivo di iscrizione;

con il secondo motivo deduce ex art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per nullità del procedimento con riferimento agli artt. 83 e 300 c.p.c., osservando che Agenzia delle Entrate Riscossione, con memoria ex art. 300 c.p.c. – a seguito della cancellazione dal registro delle imprese del gruppo Equitalia e l’attribuzione delle attività di riscossione ad Agenzia delle Entrate, esercitate tramite l’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate Riscossione – si era costituita nel corso del giudizio richiamando le precedenti difese, sicché il giudizio non si era mai interrotto e la nuova procura era nulla, potendo essere conferita, secondo quanto previsto dall’art. 83 c.p.c., solo in calce o a margine della citazione;

con il terzo motivo deduce ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., osservando che solo in grado di appello l’appellante aveva prodotto “una serie di documenti” al fine di provare la legittimazione processuale e la legittimità della notifica delle cartelle di pagamento, così violando l’art. 345 c.p.c., e ritenendo ammissibile la produzione documentale tardiva;

rileva il collegio che il primo motivo, oltre a essere inammissibile poiché, quanto al dedotto difetto di procura, non si confronta con le argomentazioni poste a fondamento della ritenuta regolarità della costituzione in giudizio mediante la procura conferita da chi, al momento del conferimento, aveva i relativi poteri, e’, in ogni caso, infondato in base al principio in forza del quale “la sostituzione del titolare dell’organo che ha il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione della efficacia della procura alle liti, che continua ad operare a meno che essa non sia revocata dal nuovo rappresentante legale” (Cass. n. 5319 del 08/03/2007, conforme n. 8821 del 05/04/2017), mentre i rilievi attinenti alla omessa notifica delle cartelle e dell’avviso preventivo contestano solo genericamente le contrastanti affermazioni contenute in sentenza riguardo all’avvenuta notificazione dei predetti atti;

anche il secondo motivo non merita accoglimento, poiché la nuova procura, di cui si assume la nullità, non era neppure necessaria nel processo per l’assunzione dei poteri da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (in termini Cass. n. 28741 del 09/11/2018: “L’estinzione “ope legis” delle società del gruppo Equitalia ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016, non determina l’interruzione del processo, trattandosi di una forma di successione nel diritto controverso, né la necessità di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: ne deriva che il nuovo ente, ove si limiti a subentrare negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, può validamente avvalersi dell’attività difensiva espletata dall’avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente”);

il terzo motivo è inammissibile per genericità, non essendo stati specificamente indicati i documenti che si assumono introdotti irritualmente nel processo, specificazione indispensabile per vagliare la decisività della censura, mentre dal contenuto della decisione impugnata si evince che la contestazione riguardo alla produzione delle ricevute di ritorno delle raccomandate, piuttosto che le integrali copie delle cartelle notificate, era stata formulata già in primo grado, a fronte dell’avvenuta produzione in quella sede delle ricevute contestate, sicché alcuna violazione del procedimento per produzione tardiva è rilevabile;

il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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