La responsabilità disciplinare del notaio è esclusa in caso di errore di diritto solo quando esso risulti incolpevole, ove l’assenza di colpa deve potersi desumere da elementi positivi estranei all’autore dell’infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, sempre che il soggetto sanzionato abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 36879/2019 R.G. proposto da:
M.A., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Di Porto, con domicilio eletto in Roma, Via G.B. Martini n. 13.
– ricorrente –
contro
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TORINO, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO;
– intimato –
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino, pubblicata in data 24.4.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mistri Corrado, che ha chiesto di respingere il ricorso.
Udito l’avv. Di Porto, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2018, M.A., notaio in *****, ha proposto reclamo avverso la decisione disciplinare della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (Coredi) del Piemonte e Valle d’Aosta, con cui gli era stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 80.496,00 per violazione dell’art. 28 L.N., contestando che, nella redazione di un numero consistente di atti di compravendita, il ricorrente aveva inserito un’unica ed identica dichiarazione di conformità catastale (e precisamente “ai sensi delle vigente normative le parti dichiarano che le unità immobiliari… sono conformi a quelle rappresentate nella planimetrie come sopra allegate e che i dati catastali sono conformi alla intestazione anagrafica risultante dalla Conservatoria dei registri immobiliare”), anziché la diversa dichiarazione di “conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”, come previsto dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis a pena di nullità.
Secondo il ricorrente, mai, prima del novembre/dicembre 2016, la dichiarazione presente nei rogiti era stata ritenuta dall’Archivio Notarile contraria alla legge e anche la Coredi del Piemonte, nella decisione del 28.12.2016, aveva escluso che tale dichiarazione integrasse la violazione dell’art. 28 cit., pur essendo già intervenuta una prima pronuncia di legittimità nel 2014 (n. 8611/2014), che si era espressa in senso difforme.
Detta pronuncia, fino al 2016, non aveva ricevuto consensi e non era stata seguita dalla giurisprudenza delle Commissioni Amministrative Regionali di Disciplina, per cui solo dopo la successiva decisione n. 20465/2016 poteva ritenersi formato nella giurisprudenza di legittimità un orientamento interpretativo contrario alla sufficienza della dichiarazione di conformità catastale riferita espressamente alle sole planimetrie.
Acquisita documentazione, la Corte d’appello ha respinto il reclamo, confermando il provvedimento sanzionatorio.
Ha osservato l’ordinanza che la L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis è previsione di tale chiarezza da non dare atto a fraintendimenti di sorta nel prevedere che gli atti debbano contenere la dichiarazione degli intestatari circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
La Corte di merito ha soggiunto che la ratio legis non dava alcuna preminenza alla planimetria, che non contiene l’indicazione di tutti i dati catastali ma solo di quelli identificativi, e che lo scopo della norma è di rafforzare la consapevolezza da parte del dichiarante della corrispondenza tra la situazione di fatto e la situazione catastale, situazione che, pur rimanendo immutata la planimetria, può non coincidere con quanto risulta dai registri immobiliari.
Ha concluso che, alla luce del chiaro tenore testuale della disposizione e della sentenza 8611/2014, la nullità dei rogiti era indiscutibile almeno dal 2014, non potendosi giustificare la condotta successiva del notaio, che aveva continuato anche ad omettere le indicazioni prescritte per legge, neppure alla luce degli orientamenti delle varie Coredi o dei pareri espressi in dottrina.
Non rilevava la formulazione dell’art. 47 t.u.e., ove richiede che ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare – la nullità sia espressamente stabilita e che l’atto non sia sanabile, essendo la previsione riferibile alle sole invalidità previste dalla disciplina urbanistica.
Ha inoltre osservato l’ordinanza che il M. non solo non aveva provato (e per il vero neppure allegato) che gli atti nulli erano stati confermati, ma neppure che avrebbero potuto esserlo, precisando che un’eventuale conferma non avrebbe fatto venir meno l’illecito. La cassazione dell’ordinanza è chiesta da M.A. sulla base di cinque motivi di ricorso.
L’Archivio notarile del distretto di Torino ha depositato controricorso.
La Procura della Repubblica di Torina è rimasta intimata.
In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ infondata l’eccezione di tardività del ricorso.
La pronuncia è stata depositata in data 24.4.2019 e, in mancanza di notifica, soggiace al termine semestrale di impugnazione fissato dall’art. 327 c.p.c., che scadeva il 24.11.2019, considerata la sospensione feriale di gg. 31.
Il ricorso, benché notificato in data 25.11.2019, risulta tempestivo, essendo il 24.11.2019 un giorno festivo ed essendo quindi differito al giorno successivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5.
2. Il primo motivo denuncia la violazione della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, art. 12 preleggi, art. 3 Cost., art. 167 c.p.c., comma 2, e art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che la nullità dei rogiti privi della dichiarazione di conformità sia alle planimetrie che ai dati catastali, sebbene conforme al dato letterale, sarebbe in contrasto con la ratio iuris, che consiste nel dare all’Amministrazione finanziaria gli strumenti per verificare l’esattezza e l’attualità della rendita catastale e, poiché quest’ultima è il risultato di specifiche procedure di calcolo che la stessa Amministrazione compie sulla base della planimetria depositata per l’accatastamento dell’immobile, sarebbe sufficiente la dichiarazione di conformità della planimetria allo stato di fatto.
Erroneo sarebbe poi il riferimento, operato dalla Corte di merito, al mutamento di destinazione d’uso, che esigerebbe sempre l’indicazione del subalterno, il quale risulta comunque dalla planimetria.
Il motivo è infondato.
La L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis prescrive espressamente che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La già menzionata dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula degli atti, il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la dichiarazione di conformità dell’immobile ai dati catastali non può essere surrogata dalla mera dichiarazione di conformità delle planimetrie, ma deve esser resa dal disponente, essendo requisito finalizzato ad attestare che le caratteristiche patrimoniali di beni desumibili dai dati catastali e rilevanti ai fini della tassazione siano conformi allo stato di fatto (Cass. n. 8611/2014).
L’omissione determina la nullità assoluta dell’atto: l’art. 29, comma 1-bis ha una finalità pubblicistica, essendo inserita in una serie di interventi, previsti dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19 volti al “contrasto all’evasione fiscale e contributiva”, in maniera da far emergere ogni variazione dell’imponibile catastale dei fabbricati urbani, e comunque contempla un requisito di forma contenuto del rogito, comminando una sanzione di carattere “formale”, o “documentale”: l’atto è nullo se non contiene, oltre al riferimento alla planimetria e agli estremi catastali, la dichiarazione di conformità proveniente dall’intestatario, il cui contenuto non e’, peraltro, verificabile da parte del notaio pubblico ufficiale, senza che rilevi la possibilità dell’amministrazione di conoscere tramite la planimetria la rendita catastale.
Per aversi la nullità è invero sufficiente la mancanza di tale dichiarazione completa nell’atto: la prescrizione di requisiti formali a pena di nullità di un atto non ammette, di regola, equipollenti e non consente di escludere la violazione neppure ove vi sia la dichiarazione di conformità della planimetria depositata in catasto.
Il riferimento della dichiarazione di conformità dello stato di fatto ai dati catastali ed alla planimetria non individua adempimenti fungibili, surrogabili e perciò anche alternativi (Cass. 16509/2020; Cass. n. 8611/2014; Cass. n. 20465/2016; Cass. 11507/2016; Cass. n. 21828/2019; Cass. 29894/2018).
Trattandosi di nullità formale assume rilievo – in definitiva – solo l’incompletezza della dichiarazione contenuta nel rogito, sulla base di una scelta normativa (comune ad altre ipotesi di nullità formali: si pensi alla menzione degli estremi della concessione edilizia nei rogiti di trasferimento, indicazione la cui mancanza rende l’atto nullo a prescindere dalla regolarità urbanistica del bene: Cass. s.u. 8230/2019), che non consente interpretazioni correttive e/o soppressive della lettera della legge, sulla base di una supposta ratio iuris della disposizione.
L’indirizzo qui condiviso appare implicitamente riconfermato dal citato art. 29, comma 1-ter introdotto con D.L. n. 50 del 2017, ove si legge che, se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi.
Dalla violazione della norma discende quindi la responsabilità disciplinare del notaio ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comma 1 (Cass. 11507/2016; Cass. 8611/2014).
La pronuncia impugnata, essendo conforme agli enunciati principi di diritto, è quindi esente dai vizi denunciati in ricorso.
3. Il secondo motivo deduce la violazione della L. n. 89 del 1913, art. 28 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il notaio può rispondere solo per aver rogato atti la cui nullità sia prevista espressamente dalla legge. Per contro, la pronuncia di questa Corte n. 8111/2014 non aveva inaugurato un orientamento inequivoco al momento dei fatti contestati, anche tenendo conto delle contrarie indicazioni delle Coredi regionali e delle circolari dell’Agenzia delle entrate emanate successivamente. Quindi, poiché solo dal 2016 la giurisprudenza di legittimità si era consolidata nel senso della nullità dei rogiti mancanti della dichiarazione di conformità dello stato di fatto ai dati catastali, il ricorrente non poteva esser sanzionato per aver rogato atto invalidi nel biennio 2014-2015.
Il terzo motivo denuncia la violazione della L. n. 89 del 1913, art. 138, comma 2, art. 138 bis, comma 1, art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, e art. 97 Cost., 1, commi 1 e 2, e L. n. 689 del 1981, art. 3 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, fino al 2016, l’Archivio notarile di Torino aveva ritenuto che la dichiarazione di conformità catastale riferita alle sole planimetrie fosse priva di rilevanza disciplinare, per cui la sanzione sarebbe stata applicata in base ad un mutamento interpretativo tutt’altro che prevedibile ed consolidatosi inaspettatamente a partire dal 2016, avendo il ricorrente agito – per il passato – in assoluta buona fede.
I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
E’ utile premettere che il ricorrente è stato sanzionato solo per gli atti contenenti la già descritta dichiarazione di conformità (riferita alle sole planimetrie) rogati a partire dal 2014, allorquando è intervenuta una prima pronuncia di legittimità espressasi a favore dell’indispensabilità della dichiarazione di conformità riguardante anche i dati catastali.
Si è inoltre detto che la nullità L. n. 52 del 1985, ex art. 29, comma 1 bis, è testuale ed ha natura formale.
Questa Corte (Cass. 5913/2011) ha chiarito che il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell’atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere in tal senso l’avverbio espressamente, che nella L. n. 89 del 1913, art. 28 qualifica la categoria degli atti proibiti dalla legge.
Tale divieto si riferisce a contrasti dell’atto con la legge che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la disposizione generale dell’art. 1418 c.c., comma 1, per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale.
Come ha correttamente osservato il giudice distrettuale, la giurisprudenza di legittimità – con la pronuncia 8611/2014 – si era già espressa nel senso della necessità dell’attestazione di conformità riferita sia alle planimetrie che ai dati catastali, chiarendo, con ampia ed articolata motivazione, le ragioni della scelta normativa, la rilevanza della nullità e le finalità della disposizione che la prevede, nell’esercizio della funzione nomofilattica di cui non poteva non esser consapevole il notaio.
Lo stesso tenore letterale della disposizione – che commina una nullità testuale – non poteva dar adito a dubbi quanto alla portata precettiva della norma e agli adempimenti imposti, come si evidenzia sintomaticamente dalla piena condivisione, nei successivi arresti di legittimità, della lettura del dato positivo offerta già da Cass. 8611/2014.
Non appaiono pertinenti i precedenti di questa Corte citati in ricorso che, lungi dal risolvere un quesito attinente ad una ipotesi di nullità testuale, vertevano sulla possibilità che gli atti societari contemplassero solo l’arbitrato endosocietario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 3, art. 34, o anche quello di diritto comune (cd. doppio binario), traendo dall’insussistenza di tale alternativa e dalla possibilità di inserire negli atti costitutivi solo clausole compromissorie endosocietarie, l’applicazione del regime di nullità testuale previste dall’art. 34 ove la nomina degli arbitri fosse affidata alle parti in conflitto.
3.1. Nessuna efficacia esimente può riconoscersi alla condotta dell’organo di disciplina che prima del 2016 non aveva mai sanzionato i notai che avessero rogato atti contenenti clausole contrarie alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis.
Deve anzitutto considerarsi che la responsabilità disciplinare del notaio è esclusa in caso di errore di diritto solo quando esso risulti incolpevole, ove l’assenza di colpa deve potersi desumere da elementi positivi estranei all’autore dell’infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, sempre che il soggetto sanzionato abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (cfr. Cass. 33411/2019).
La mancata sanzione di una condotta, da parte dell’autorità investita del potere disciplinare, non è idonea a legittimare condotte successive contrarie alla legge, seppure analoghe alla precedente non sanzionata, non potendo il mancato avvio, per il passato, di un procedimento disciplinare, far sorgere un legittimo affidamento sulla liceità della condotta (Cass. 4527/2021), specie in presenza di elementi oggettivi contrari, quali la già citata pronuncia di legittimità e la previsione di una nullità testuale.
4. Il quarto motivo denuncia la violazione della L. n. 89 del 1913, art. 28, n. 1, L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 ter, art. 2 c.p., art. 3 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, artt. 6 e 7 CEDU, sostenendo che solo il ricevimento di atti nulli ed insanabili darebbe luogo a responsabilità disciplinare, mentre la violazione della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, è sanabile con un atto di conferma, sicché la relativa disciplina sarebbe assimilabile all’annullabilità, che non comporta l’applicazione dell’art. 28 L.N..
Occorreva inoltre tener conto del diverso regime previsto in materia di conformità catastale e ritenere disciplinarmente sanzionabile il notaio solo per la stipula di atti insanabilmente nulli, potendosi solo in tal modo superare il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 28 L.N. per disparità di trattamento rispetto al diverso regime del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 47.
Si invoca il principio di retroattività della lex mitior, evidenziando che l’art. 28 della legge notarile persegue l’interesse generale di tutti i consociati a che un atto invalido non venga neppure ad esistenza; la sanzione irrogata avrebbe inoltre carattere sostanzialmente penale e deve essere assoggettata ai principi che regolano l’illecito penale anche dal punto di vista formale.
Il motivo non può essere condiviso.
Prescrive del citato art. 29, il comma 1-ter che, se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi.
L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce.
Quindi, la nullità può essere senz’altro sanata ex post, ma elidendo gli effetti dell’invalidità tra le parti contraenti, senza però far venir meno le conseguenze disciplinari a carico del notaio.
In linea generale il divieto imposto dal citato art. 29 è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla – che coincide con il momento di consumazione istantanea dell’illecito – su cui non possono spiegare efficacia sanante o estintiva eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini privatistici l’atto (così in tema di sostituzione di diritto della clausola nulla con norma imperativa: Cass. 21493/2005).
Come già chiarito da questa Corte – con pronuncia n. 21828/2019 – la possibilità di una conferma o di una conservazione della validità dell’atto non incide sulla responsabilità disciplinare del notaio, non essendo eliso il giudizio di disvalore dell’ordinamento nei confronti dell’atto al momento della sua stipula originaria, esponendo le parti al rischio di avere concluso un atto nullo, nonostante l’essersi affidate al ministero notarile (Cass. n. 21828/2019).
Con tale decisione si è anche precisato che il contrasto con la decisione n. 29894/2018, è solo apparente: il principio secondo cui con la conferma ai sensi del comma 1-ter “si avrebbe il recupero dell’atto nullo e la sanatoria della nullità, con la conseguenza del venir meno ex post, della responsabilità disciplinare del notaio”, ha costituito un mero obiter dictum, apparendo superflua un’eventuale rimessione della questione alle Sezioni unite.
Il dubbio di costituzionalità della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 ter, ove non esclude la responsabilità del notaio ove l’atto nullo sia confermabile, così introducendo – a parere del ricorrente – un trattamento irragionevolmente deteriore per il notaio rispetto a quello dell’art. 47 t.u.e., appare manifestamente infondato, considerato che – come precisa la stessa pronuncia richiamata nella memoria illustrativa – la disciplina delle invalidità derivanti dalle violazioni della normativa urbanistica risponde all’esigenza di limitare le “transazioni aventi ad oggetto gli immobili abusivi”, mentre l’art. 29 cit. persegue finalità di contrasto dell’evasione fiscale (Cass. 12654/2020), non apparendo irragionevole un regime sanzionatorio differenziato, data l’eterogeneità degli scopi cui appaiono dirette le due diverse normative.
Semmai proprio la mancanza, per le violazioni di cui si discute, di una previsione analoga al menzionato art. 47 t.u.e., conferma l’irrilevanza della conferma dell’atto a fini disciplinari.
4.1. Essendo l’illecito del notaio riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio di retroattività della disciplina normativa sopravvenuta più favorevole (Cass. 816/2019; Cass. 4114/2016; Cass. 20689/2017; Cass. 13433/2016; Cass. 4114/2016).
La possibilità di conferma dell’atto nullo è inoltre frutto di una norma sopravvenuta (ossia dell’art. 29, il comma 1-ter introdotto dal D.L. n. 50 del 2017, art. 8, comma 1-bis, convertito con L. n. 96 del 2017), rispetto alla data di commissione dell’illecito e che non sarebbe comunque possibile invocare gli effetti della disciplina più favorevole dettata dal legislatore (Cass. 7274/2008 secondo cui l’illecito disciplinare del notaio è soggetto alle norme vigenti al tempo in cui fu commesso, a nulla rilevando che successivamente tali norme siano state abrogate o modificate in senso favorevole all’incolpato; Cass. n. 9878/2008).
Quanto affermato è coerente con le indicazioni della Corte costituzionale, secondo cui la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo in tema di retroattività della legge penale più favorevole ha riguardato non l’intero sistema sanzionatorio unitariamente considerato, ma le singole e specifiche discipline sanzionatorie (Corte Cost. 193/2016; Corte Cost. 43/2017).
I principi di legalità, irretroattività e di divieto dell’applicazione analogica di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1 in tema di sanzioni amministrative, comportano infatti l’assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali “ab origine”, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all’art. 2 c.p., commi 2 e 3, i quali, recando deroga alla regola generale dell’irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. 29411/2011). Va – inoltre – escluso che le sanzioni applicate abbiano carattere sostanzialmente penale.
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per stabilire la sussistenza di un’accusa di natura penale occorre impiegare tre criteri: la qualificazione giuridica della misura secondo il diritto nazionale, la natura nonché il grado di severità della “sanzione”.
Sebbene i suddetti criteri (cd. Engel) siano alternativi e non cumulativi e per quanto debba aversi riguardo alla misura della sanzione edittale e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta va tuttavia considerato che la valutazione sull’afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione punitiva si inserisce.
Nel caso in esame, il diritto nazionale attribuisce chiaramente natura amministrativa alla misura adottata e la medesima qualificazione pare confermata dalle specifiche connotazioni della sanzione, che è indirizzata ad una platea ristretta di possibili destinatari (i notai).
La natura penale va poi esclusa anche alla luce del fatto che la sanzione va dalla sospensione da sei mesi ad un anno al pagamento di un importo che può oscillare da 516 Euro a 15.493 Euro, apparendo carente un grado di afflitività tale da far sì che le sanzioni di cui si discute siano assimilate ad una vera e propria pena.
5. Il quinto motivo deduce la violazione della L. n. 89 del 1913, art. 135, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 43, censurando la decisione per non aver riconosciuto il cumulo giuridico tra le diverse violazioni e per non aver applicato un’unica sanzione aumentata. La Corte di merito avrebbe dovuto interpretare estensivamente l’art. 135 L.N. ed applicare la norma in presenza di più condotte imputabili all’utilizzo della medesima dichiarazione e quindi riferibili ad un unico errore in diritto.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.
La pronuncia è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende assicurare continuità, secondo cui l’applicazione del cumulo materiale (e non di quello formale) in presenza di una pluralità di condotte autonome lesive della medesima disposizione è del tutto legittimo in base alle previsioni degli artt. 135 e 138 L.N., trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Non è consentito invocare, per l’illecito disciplinare – e segnatamente per quello notarile – regole dettate per altri settori dell’ordinamento, in particolare per l’illecito penale, mancando le condizioni per un’applicazione analogica alla luce della diversità morfologica tra le due tipologie di illecito (Cass. 11507/2016; Cass. 9177/2013).
Si è di recente anche affermato che, in riferimento all’art. 3 Cost., è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 138 L.N., nella parte in cui non prevedono l’operatività del regime del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari anche nell’ipotesi di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute in atti diversi, anche se dello stesso tipo, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non ricorrendo alcuna disparità di trattamento rispetto ad altri settori dell’ordinamento in virtù delle specificità della professione notarile, degli interessi protetti e dei valori di riferimento.
Deriva da quanto precede che l’art. 135, comma 4, della legge notarile, secondo il quale se il notaio, in occasione della formazione di uno stesso atto, contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all’ammontare massimo previsto per tale infrazione tenendo conto del numero delle violazioni commesse, non opera in caso di plurime infrazioni identiche compiute in atti diversi, non potendo il giudice estendere all’ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto, in tema di continuazione, da altri settori dell’ordinamento (Cass. 4841/2001).
L’assunto secondo cui dovrebbe tenersi conto dell’unicità dell’errore comune alle diverse violazioni, dovendosi mitigare il trattamento sanzionatorio per esigenze di ragionevolezza, non considera che l’unicità dell’errore non elimina sul piano oggettivo la pluralità delle azioni lesive, né incide sulla loro gravità: ciascuna di esse conserva il medesimo tasso di offensività e di disvalore pur se generate da un errore iniziale, essendo indubbio che la diligenza del professionista deve essere profusa in ugual grado con riferimento a ciascuno degli atti compiuti, dovendosi sempre verificare la bontà delle soluzioni accolte ed eventualmente emendarle, specie se destinate ad essere applicate in un numero significativo di casi.
Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5600,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 9 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022
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