LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28461-2020 proposto da:
S.R.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato Martino Benzoni per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
avverso decreto n. 3256/2020 del Tribunale di Trieste depositato l’08/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, S.R.M., cittadino pakistano, ha adito il Tribunale di Trieste impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese per timore di esser arrestato in quanto accusato dalla polizia di essere colluso con due afgani, ai quali aveva fatto da garante per l’affitto di un alloggio e che erano stati accusati di attività terroristica, poiché all’interno del loro appartamento erano state ritrovate delle armi. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile il racconto del ricorrente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
2. Avverso il predetto decreto propone ricorso per cassazione S.R.M., svolgendo sette motivi. L’Amministrazione dell’Interno ha depositato tardivamente atto di costituzione, al solo fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
4. I motivi sono così rubricati: “1. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti: le false accuse di collaborare con un’organizzazione terroristica”; “2. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, erronea o falsa applicazione delle norme di diritto D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 3”; “3. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, erronea o falsa applicazione delle norme di diritto D.Lgs n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, commi 3 e 5, 4, 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, artt. 2 e 3 Cedu, nonché della Dir. n. 2014/32, art. 13, par. 3, lett. a, e dell’art. 46, par. 3, della Dir. n. 2003 /83, art. 13, par. 3, lett. a, e della Dir. n. 2004/83, art. 4, par. 3, per errata valutazione della non credibilità della ricorrente”; “4. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: l’esistenza di un conflitto armato o di fenomeni di violenza indiscriminata tali da esporre il ricorrente ad un danno grave e irreparabile in caso di rientro nel paese di orgine”; “5. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente”; “6. art. 360 c.p.c., n. 3, erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 8, art. 9, comma 2, art. 13, comma 1 bis, e art. 27, commi 1 e 1-bis, e della Dir. Europea n. 2013/32/UE, art. 16, violazione dei parametri valutativi ed interpretativi, violazione dell’obbligo di congruità dell’esame e di cooperazione istruttoria, violazione dell’obbligo di congruità della motivazione, erronea interpretazione delle disposizioni di legge”; “7. art. 360 cpc., n. 4, per aver il Giudice relatore, e non già il Collegio giudicante, sub delegato al GOP adempimenti relativi all’udienza di comparazione delle parti e l’audizione del ricorrente”.
CONSIDERATO
che:
5. la Terza Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 17970 del 23/06/2021, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione alla Dir. n. 2013/32/UE , artt. 28 e 46, p. 11, (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché alla Carta dei diritti UE, artt. 18,19, 5 2 e 47, e agli artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.
6. Nel caso in esame, la procura speciale alle liti rilasciata al difensore non contiene alcuna espressione specifica dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ autentica”, in difformità da quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, (Cass. Sez. U. n. 15177 del 2021).
7. La disamina della validità o meno della procura, come in concreto conferita, è pregiudiziale all’esame del merito, sicché si reputa opportuno disporre il rinvio del procedimento a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
PQM
Rinvia il procedimento a Nuovo Ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale, come da motivazione;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022
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