LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31951-2020 proposto da:
O.O., rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimo Goti per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
avverso decreto n. 5655/2020 del Tribunale di Firenze depositato il 12/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, O.O., cittadino nigeriano, ha adito il Tribunale di Firenze impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente riferiva: di essere nato a ***** e di aver vissuto anche a ***** sempre nell’Edo State; di aver lavorato come barbiere ed elettricista; a seguito della morte del padre aveva ereditato dei terreni; di ritenere che la morte del padre fosse dovuta ad un maleficio di alcuni parenti per prendere possesso dei terreni; di aver subito aggressioni e minacce da uomini mandati dallo zio; di aver denunciato l’accaduto; di essersi spostato a ***** sino al momento in cui aveva lasciato la Nigeria nel gennaio 2016; di essere giunto in Italia il *****; di aver saputo che la madre aveva lasciato il possesso dei terreni allo zio e di temere in caso di rientro di subire aggressioni da parte dei familiari. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. In particolare, il Tribunale, nell’evidenziare alcune incertezze e incongruenze relative al racconto del ricorrente, ha ritenuto che, pur volendo considerare credibile il racconto nella parte relativa alla disputa familiare, tuttavia non sussisterebbe comunque il pericolo prospettato dal richiedente asilo con riferimento al suo potenziale rientro in. Nigeria in quanto esso difetterebbe del carattere dell’attualità, dato che lo stesso ricorrente aveva affermato che la disputa ereditaria era terminata e i terreni erano ormai definitivamente in possesso ai parenti. Inoltre, il Tribunale ha escluso, richiamando una pronuncia dello stesso Ufficio, la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nell'***** ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. c), e ha ritenuto non raggiunta una condizione di stabilità lavorativa e di integrazione sociale nel territorio nazionale del ricorrente, escudendo, in assenza di ulteriori elementi di particolare vulnerabilità, la ricorrenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
2. Avverso il predetto decreto il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
4. I motivi di ricorso sono così rubricati: “Primo motivo: illegittimità costituzionale del citato art. 35 bis, comma 13, per contrasto con gli art. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui dispone che la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato emesso dlla Commissione Territoriale viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato dal Tribunale, senza necessità di attendere l’esito del ricorso per Cassazione; Secondo motivo: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c), e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente nell’area di provenienza del ricorrente (***** – Nigeria) e dell’omessa attività istruttoria in relazione all’art. 360 c.p.c., 1 comma, punto 5); Terzo motivo: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, e del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 32, in relazione alla omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitaria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5)”.
CONSIDERATO
che:
5. La Terza Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 17970 del 23/06/2021, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione alla Dir. n. 2013/32/UE, artt. 28 e 46, p. 11, (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché alla Carta dei diritti UE, artt. 18 e 19, art. 47, p. 2, e agli artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.
6. Nel caso in esame, la procura speciale alle liti rilasciata al difensore non contiene alcuna espressione specifica dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ autentica”, in difformità da quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, (Cass. Sez. U. n. 15177 del 2021).
7. La disamina della validità o meno della procura, come in concreto conferita, è pregiudiziale all’esame del merito, sicché si reputa opportuno disporre il rinvio del procedimento a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Rinvia il procedimento a Nuovo Ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale, come da motivazione;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022