LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21904/2020 proposto da:
O.U.O., domiciliato in Roma presso studio dell’avvocato Giovanni Maria Facilla, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 10/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2021 dal Cons. Dott. Marco Marulli.
FATTI DI CAUSA
1. O.U.O., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Lecce, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha respinto le istanze intese al riconoscimento in suo favore della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, per avere il decidente rigettato il proposto ricorso senza procedere alla fissazione dell’udienza di comparizione, malgrado il difetto nella specie di videoregistrazione del colloquio del richiedente con la Commissione territoriale; 2) dell’erronea e parziale valutazione dei fatti narrati dal richiedente per avere il decidente rigettato il proposto ricorso sul presupposto che i detti fatti rifuggono al loro inquadramento nel sistema della protezione internazionale, quantunque, al contrario, alla luce dei medesimi non si possa dubitare del pericolo a cui il richiedente verrebbe ad essere esposto in caso di rimpatrio.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso è infondato dacché il Tribunale ha solo omesso l’audizione del richiedente non reputandola necessaria ma non la sua comparizione, di modo che la deduzione strologa su un antefatto processuale non veritiero.
3. il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché esso difetta palesemente di specificità dato che omette di indicare quale sia il fatto decisivo non valutato dal decidente e non capitola altrimenti in modo intellegibile quale sia l’affermazione in diritto operata dal decidente che risulta in contrasto con il diritto scritto e con l’elaborazione di esso che ha dato vita al diritto vivente, sicché la censura ha un puro scopo meritale ed anela surrettiziamente ad una rinnovazione del giudizio di sfavore osteso dal giudice di merito.
4. Il ricorso va dunque respinto.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022