Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4340 del 10/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14069/2017 proposto da:

SOMM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avvocato Ciuti Daniele, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Girotto Munno Claudia, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CML s.r.l., ora L.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via Giuseppe Mazzini n. 96, presso lo studio dell’avvocato Rossi Marina, che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Caneva Daniele, Locurto Gianpaolo, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 830/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 13/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/12/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

La Somm s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Torino – sezione specializzata per le imprese – la CML s.r.l., chiedendo di accertare se la condotta della convenuta integrasse la fattispecie di concorrenza sleale, con istanza d’inibizione della continuazione dell’illecito e fissazione di una penale per la violazione dell’ordine, oltre al risarcimento dei danni. Al riguardo, l’attrice esponeva: di essere specializzata nel campo della progettazione, realizzazione, commercializzazione di strutture metalliche a pensilina, con copertura ombreggiante ad anti-grandine da utilizzare per proteggere le autovetture in sosta, e di aver immesso in commercio dal 1960 una pensilina i cui pali avevano un raggio di curvatura compreso tra 1700 e 1900 mm e superiore ai 90 gradi, in modo tale che i detti pali in linea, con la sequenza delle loro basi verticali e dei rami superiori inclinati, su cui è stesa la copertura, formano un leggero spiovente a sbalzo, che richiama l’immagine stilizzata di un’ala estesa di gabbiano, quale impressione d’insieme suscitata dalla sua struttura snella, a volumetria ariosa e luminosa; che tale prodotto era stato oggetto di ingenti investimenti pubblicitari; che nel mese di giugno 2009 aveva scoperto che la CML – con la quale aveva intrattenuto rapporti commerciali per la forniture di pali grezzi e per la realizzazione di stampi necessari per la loro “timbratura”-commercializzava pensiline ombreggianti che riproducevano in modo pedissequo il modello Somm “ad ala di gabbiano”.

La Cml s.r.l. si costituì eccependo l’indeterminatezza della domanda poiché non era possibile comprendere l’asserita interferenza tra il modello di pensilina Somm e il suo prodotto, nonché l’incompetenza del Tribunale adito.

Con sentenza del 29.12.16, rigettata l’eccezione d’incompetenza, il Tribunale accertò il compimento, da parte della CML s.r.l., di atti di concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c., n. 1, inibendo alla stessa convenuta l’ulteriore produzione, vendita, pubblicizzazione delle pensiline ombreggianti aventi le caratteristiche descritte nella espletata c.t.u. in quanto in contraffazione delle pensiline “ad ala di gabbiano” prodotte dalla Somm s.r.l., con conseguente penale ed ordine di ritiro dal commercio di tali pensiline. Al riguardo, il Tribunale osservava che: le caratteristiche strutturali di tali pensiline che contribuivano in modo decisivo a conferire ad esse una forma individuale, tale da renderle a “colpo d’occhio” differente da altri prodotti di tipologia simile presenti sul mercato, erano costituite dalla particolare forma ed inclinazione verso l’alto dei pali che compongono la struttura; tali elementi assolvevano funzioni esclusivamente estetiche e non funzionali, come rilevato dal c.t.u.; ogni similarità tra il modello registrato (abbandonato dalla titolare e mai utilizzato secondo quanto esposto) e il prodotto la cui forma è oggetto di causa, era stata esclusa dal c.t.u. il quale aveva evidenziato come il modello d’utilità a suo tempo registrato dall’attrice fosse privo della fondamentale caratteristica individualizzante della pensilina Somm (secondo il modello non registrato ma effettivamente commercializzato), ossia l’inclinazione della porzione a sbalzo rispetto all’orizzontale della quale era stata motivatamente esclusa qualsivoglia funzione tecnica necessitata; premesso ciò, non era condivisibile la c.t.u., secondo cui la pensilina non aveva carattere individualizzante, in quanto le relative considerazioni – oltre ad apparire in contraddizione con le valutazioni di originalità e distacco dall’arte nota espressa dallo stesso c.t.u. sulla base di alcuni elementi estetici della pensilina in esame – esulavano dal quesito conferito il cui oggetto riguardava la descrizione degli elementi dotati d’efficacia caratterizzante del prodotto; al riguardo, non era stato affidato al c.t.u. il mandato di svolgere valutazioni, riservate al giudice, sulle conseguenze giuridiche relative all’accertamento delle caratteristiche strutturali ed estetiche, e di verificare se le pensiline fossero dotate di forme “arbitrarie, originali e capricciose”, dato che l’incarico aveva avuto ad oggetto l’individuazione degli elementi tecnici, obiettivi e visibili del prodotto; la pensilina Somm era dotata, per la particolare inclinazione verso l’alto dei pali e della loro copertura, di una particolare efficacia individualizzante, idonea a distinguere il prodotto dagli altri del medesimo settore e che non era stato dimostrato che, al momento dell’immissione in commercio del prodotto per cui è causa, vi fossero altri prodotti dotati di questa specifica caratteristica, mentre Somm, da parte sua, aveva dimostrato di avere commercializzato il prodotto su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero; conseguentemente, risultava provata la contraffazione da parte della CML s.r.l., essendo accertato che le pensiline erano dotate di elementi estetici di valore individualizzante ed avevano anche assunto idonea capacità distintiva presso il pubblico di riferimento, e che dalla semplice comparazione visiva dei prodotti oggetto di causa era emersa una chiara integrale riproduzione della forma della pensilina Somm, detta “ad ala di gabbiano”, da parte del prodotto CML, escludendo che quest’ultimo fosse frutto di un’autonoma espressione creativa; era da escludere il risarcimento dei danni per lucro cessante, per contrazione del fatturato e vanificazione degli investimenti pubblicitari, per mancata prova.

La Somm s.r.l. impugnava la sentenza; resisteva la CML, proponendo appello incidentale. Con sentenza del 13.4.17, la Corte d’appello rigettò l’appello principale, accogliendo l’incidentale e, per l’effetto, rigettava le domande della Somm, osservando che: anzitutto, l’oggetto di causa non era la tutela di un titolo di proprietà industriale e la contraffazione di tale titolo, atteso che la pensilina in questione non era oggetto di privativa di diritto industriale in quanto non registrata quale modello d’utilità (sul punto dunque era fondato l’appello incidentale circa la pronuncia extra patita); esaminando preliminarmente il secondo motivo dell’incidentale, la questione da risolvere consisteva nell’accertare se le caratteristiche della pensilina fossero tutelabili, poiché la struttura si discostava solo in parte da quella prevista dal brevetto, cioè se la pensilina fosse originale, con esclusione di ogni valenza funzionale e di distintività; il c.t.u. aveva evidenziato che l’elemento di differenza della pensilina dal modello d’utilità delle pensiline anteriori era dato dal palo, mentre a sua volta la pensilina “ad ala di gabbiano” si distingueva dal modello d’utilità in quanto la porzione a sbalzo era inclinata rispetto all’orizzontale; l’elemento caratterizzante di quest’ultima non era costituita dalla curvatura del palo, ma dall’inclinazione verso l’alto rispetto all’orizzontale della parte a sbalzo; di conseguenza, la pensilina in esame aveva caratteristiche di natura solo ornamentale e non funzionale o strutturale, esclusa l’originalità del prodotto e la sua efficacia individualizzante; non era condivisibile l’opinione del Tribunale, nel senso che non era stato provato che la pensilina ombreggiante di Somm fosse stata la prima ad essere prodotta e commercializzata con la forma descritta e rimasta l’unica con dette caratteristiche per un lasso di tempo tale da comportarne, per i destinatari del prodotto, l’identificazione con la Somm; al riguardo, la documentazione prodotta, attestante il numero di ordini ricevuti, le lettere dei clienti, dei volumi del venduto e gli investimenti pubblicitari, non costituiva elemento atto a dimostrare in modo univoco la correlazione tra la forma delle pensiline e l’azienda produttrice, né emergeva la prova che la Somm s.r.l. fosse stata la prima azienda ad immettere in commercio la pensilina in questione o che la stessa fosse stata commercializzata nel 1987; pertanto, la pensilina per cui è causa non presentava caratteristiche di immediata percezione per il pubblico di riferimento, rispetto a quelle prodotte da altri concorrenti ed a quelle indicate nel modello d’utilità.

La Somm s.r.l. ricorre in cassazione con sei motivi, illustrati con memoria. La CML s.r.l. resiste con controricorso. Come da verbale d’udienza, il Dott. Scotti ha dichiarato di astenersi, ex art. 51 c.p.c., n. 4, sostituito dalla Dott.ssa Nazzicone.

Ritenuto che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per non aver la Corte d’appello ritenuto che la pensilina ombreggiante “ad ala di gabbiano” fosse stata la prima ad essere prodotta e commercializzata con la forma descritta, e fosse rimasta l’unica con tali caratteristiche per un lasso di tempo tale da comportarne, per i destinatari del prodotto, l’identificazione con la Somm. In particolare, la ricorrente si duole che la CML s.r.l. non abbia provato che prima della Somm s.r.l. altre imprese avessero prodotto e commercializzato modelli di pensilina con caratteristiche analoghe a quella “ad ala di gabbiano”.

Il secondo motivo denunzia nullità della sentenza, per non aver la Corte territoriale valutato le prove documentali offerte in ordine alla novità e alla capacità distintiva della pensilina per cui è causa, come peraltro accertato dal c.t.u., sicché non era stato accertato che tali documenti dimostrassero che al momento dell’immissione sul mercato delle pensiline della CML, la forma originale della pensilina Somm costituisse un marchio di fatto e valesse dunque a ricondurre nell’opinione dei consumatori il prodotto imitato all’impresa del produttore.

Il terzo motivo deduce nullità della sentenza avendo la Corte d’appello omesso di valutare le prove documentali prodotte in primo grado come non contestate dalla convenuta.

Il quarto motivo denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per mancata ammissione delle prove orali tese a dimostrare che la Somm s.r.l. iniziò a produrre e commercializzare da sola le pensiline “ad ala di gabbiano” dal 1987 e che il brevetto per modello d’utilità conseguito nel 1988 non era mai stato attuato.

Il quinto motivo denunzia violazione falsa applicazione in relazione a quanto sostenuto dal c.t.u. circa la novità e l’originalità della pensilina “ad ala di gabbiano”; al riguardo, la ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, dissentendo dal c.t.u., afferma, non motivando, che tale pensilina non sia da considerare nuova e originale rispetto alle precedenti, presentando solo natura ornamentale e non funzionale o strutturale, senza considerare che la Somm s.r.l. aveva sempre prodotto solo la stessa e non anche quelle oggetto del modello brevettato nel 1988 che comunque era distinguibile da quello per cui è causa per la curvatura del palo.

Il sesto motivo deduce l’omessa decisione sulla domanda di risarcimento dei danni, poiché il danno concorrenziale è in re ipsa sotto i profili dello sviamento di clientela e della sottrazione delle vendite, avendo il giudice di secondo grado, senza motivazione, escluso il criterio della royalty ragionevole.

Il primo motivo è infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la riproduzione di quanto ha formato o poteva formare oggetto di brevetto per modello di utilità od ornamentale non può, di per sé, integrare normalmente gli estremi della concorrenza sleale per imitazione servile, essendo necessario, per la sussistenza di questa, che la presentazione della merce – in base ad un esame comparativo di prodotti similari in relazione al grado di diligenza e di capacita del consumatore medio, cui la merce stessa e destinata risulti attuata in maniera tale da poter trarre in inganno il consumatore medesimo, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa confonderla con quella di un suo concorrente (Cass., n. 646/69; n. 825/68). L’imitazione servile del prodotto dell’impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l’obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa. Qualora la concorrenza sleale venga, peraltro, denunciata come consistente soltanto nella violazione dei diritti derivanti dal brevetto, la declaratoria di nullità di quest’ultimo esclude ogni ipotesi di illecito concorrenziale (Cass., n. 30501/18; n. 697/99).

Orbene, nel caso concreto, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato che l’attrice, Somm s.r.l., non avesse dimostrato gli elementi costitutivi dell’illecito concorrenziale per imitazione servile, cioè la novità del modello e la capacità distintiva; peraltro, la CML s.r.l. ha offerto vari elementi per contestare efficacemente gli elementi probatori offerti dalla ricorrente.

Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili perché diretti al riesame dei fatti, ovvero a ribaltarne l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale circa l’insussistenza della tutela richiesta dalla Somm s.r.l., ossia l’accertamento degli atti di concorrenza sleale che sarebbe consistita nella produzione e commercializzazione di pensiline ad “ala di gabbiano” a danno della ricorrente che assumeva di esserne stata la prima produttrice dal 1987, anteriormente alla concessione del brevetto del modello d’utilità che però non sarebbe mai stato attuato. Il quarto motivo è inammissibile perché declina il vizio di motivazione in versione inapplicabile ratione temporis.

Il quinto motivo è inammissibile in quanto diretto a contestare la motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe dissentito dalle conclusioni del c.t.u. senza alcuna motivazione. Al riguardo, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice d’appello, sia pure con l’obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare; deve, tuttavia, prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall’appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata. La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici (Cass., n. 25569/10; n. 19468/19).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha chiaramente argomentato il dissenso dalla c.t.u., affermando che la pensilina oggetto del modello della Somm non può essere considerato nuova e originale rispetto alle precedenti, presentando solo natura ornamentale e non funzionale o strutturale.

Il sesto motivo, riguardo alla doglianza afferente all’omessa decisione della domanda risarcitoria, è assorbito dall’inammissibilità dei precedenti motivi.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 7200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge, e dichiara compensate le spese tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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