Ricorso per cassazione, censure, spese processuali, compensazione tra le parti

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4373 del 10/02/2022

Pubblicato il
Spese processuali, compensazione tra le parti, potere discrezionale del giudice di merito, espressa motivazione, non necessarietà

In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Ricorso per cassazione, censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado, inammissibilità

Con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n. 4373 del 10/02/2022 

(SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente; Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere)

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti S.M. censura l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, rigettandone l’appello, ha confermato l’obbligo sancito a suo carico dalla sentenza di primo grado di corrispondere in favore del coniuge separato M.R. la somma di Euro 200,00 a titolo di assegno separativo e ne reclama la cassazione sulla base di tre motivi di ricorso, a cui resiste l’intimata con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso, M. il quale si lamenta che la Corte decidente sarebbe incorsa nell’omesso esame di un duplice fatto decisivo consistente nell’aver erroneamente ritenuto economicamente più debole la M. e non dirimente il maggior contributo del S. al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, si espone ad un preliminare rilievo di inammissibilità impingendo nella valutazione di profili meritali della vicenda ed anelando indirettamente ad una rivalutazione delle risultanze processuali.

3. Il secondo motivo di ricorso, M. il quale si lamenta che la Corte decidente sarebbe incorsa nel vizio di omessa motivazione per non aver dato conto delle ragioni in considerazione delle quali, decretando l’obbligo di mantenimento, si era inteso mutare l’iniziale avviso di segno contrario espresso in sede di udienza presidenziale, è inammissibile poiché, posto che la determinazione oggetto di censura risulta adottata dalla sentenza di primo grado, è principio ostativo che con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (Cass., Sez. IV, 21/03/2014, n. 6733).

4. Il terzo motivo di ricorso, M. il quale si lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, perché la Corte decidente non avrebbe compensato le spese di lite, è inammissibile poiché è principio ostativo che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. VI-III, 26/04/2019, n. 11329).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472