Giudizio di cassazione, mancato deposito della relata di notifica, relata comunque nella disponibilità del giudice, sanzione della improcedibilità del riscorso, esclusione

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.44 del 04/01/2022

Pubblicato il
Giudizio di cassazione, mancato deposito della relata di notifica, relata comunque nella disponibilità del giudice, sanzione della improcedibilità del riscorso, esclusione

In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di uffici.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16811/2017 proposto da:

B.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Amato, giusta procura speciale rilasciata in foglio separato;

– ricorrente –

contro

G.S., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Nadia Spallitta;

avverso la sentenza della Corte di appello di PALERMO n. 2321, depositata il 19 dicembre 2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva n. *****, depositata il *****, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio stipulato da B.C. e G.S. e, con sentenza definitiva n. *****, depositata il *****, ha posto a carico del B. l’obbligo di corrispondere, in favore di G.S., un assegno mensile di Euro 435,00, oltre rivalutazione.

2. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha rigettato l’appello principale proposto da B.C. e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale di G.S., ha determinato l’assegno divorzile nella misura di Euro 500,00 mensili (pag. 5 del ricorso per cassazione).

3. B.C. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo con atto affidato a due motivi.

4. G.S. ha depositato controricorso.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 avendo la Corte di appello riconosciuto l’assegno divorzile, nonostante la G. non avesse dato prova della adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi e della possibilità/impossibilità di procurarseli, né era sufficiente, a tali fini, l’iscrizione nelle liste dell’Ufficio Provinciale del lavoro.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, specificamente, della L. n. 898 del 1970, art. 5 sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, avuto riguardo alla circostanza che l’uso della casa coniugale era stato revocato dal Presidente del tribunale, in considerazione del fatto che la G. aveva ereditato un immobile idoneo ad essere utilizzato come abitazione e che il ricorrente non aveva avuto alcun incremento del proprio reddito rispetto alla data della pronuncia della separazione.

3. Il ricorso è improcedibile.

3.1 A norma dell’art. 369 c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione ed insieme con il ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

3.2 Nella specie, come si legge nel frontespizio dell’atto, il ricorso è stato proposto per la cassazione della “sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo, sezione prima civile, il 20 luglio 2016, depositata il 19 dicembre 2016 (sentenza n. 2321/2016, non notificata)”, ma non risulta depositata la copia autentica della detta sentenza.

3.3 Questa Corte ha affermato che “nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la S.C. deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza” (Cass., 31 marzo 2014, n. 7469; Cass., 24 febbraio 2016, n, 3564; Cass., 19 gennaio 2018, n. 1295).

La previsione, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1295, citata).

3.4 A tal riguardo deve, altresì, ricordarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 2 maggio 2017, n. 10648) hanno affermato, con specifico riguardo al mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

Si è ritenuto, infatti, che, alla luce delle normative delle Carte Europee, rifiutare l’accesso al giudice dell’impugnazione, pur se l’atto sia nella disponibilità del giudice, si risolverebbe “in un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia” (in questi termini la citata pronuncia delle Sezioni Unite) e atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. 14 febbraio 2019, n. 4370).

3.5 Applicando tali condivisibili principi al caso in esame, deve rilevarsi l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della sentenza impugnata, né la stessa risulta nella disponibilità del giudice, non essendo stata prodotta nemmeno dalla controparte.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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