Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.445 del 10/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4318-2020 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE UNITA’ DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

A.H.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIO NERI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronologico 3904/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 17/07/2019 R.G.N. 4922/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. cronol. 2080/2019, depositata il 12/7/2019, ha accolto l’appello proposto da A.H.A. avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo – Unità di Dublino, accertando la competenza dello Stato Italiano, in luogo dello stato della Finlandia dove il richiedente aveva presentato originariamente la domanda di protezione.

2.il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

3.il richiedente si è costituito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso, essendo stato proposto tardivamente, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto del Tribunale, previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis.

2. Il decreto del Tribunale di Brescia, infatti, è stato comunicato alle parti il 18/7/2019, mentre il ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione il 20/1/2020, oltre il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis.

3. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.

4. Nessun provvedimento deve essere adottato in punto di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 1778 del 29/01/2016 “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.304 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472