LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2329-2020 proposto da:
C.T.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO MECCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO;
– intimato –
avverso il decreto n. cronologico 2651/2019 del TRIBUNALE DI POTENZA, depositato il 11/12/2019 R.G.N. 784/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott.ssa LEONE MARGHERITA MARIA.
RILEVATO
CHE:
1. Il tribunale di Potenza con decreto pubblicato il 11.12.2019, respingeva il ricorso proposto da C.T.D., cittadino senegalese, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale di Salerno aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato della protezioni auspidiaria e di forme complementari di protezione richieste nel presupposto di essere fuggito dal suo paese a seguito di minacce da parte di ribelli che avevano assassinato suo padre. Esponeva di aver cercato i ribelli per vendicare il padre dopo circa cinque anni dall’evento e che in tale occasione ne aveva ucciso uno per difendersi.
Il Tribunale aveva ritenuto che:
2. Il racconto non era credibile perché trascorsi troppi anni dalla uccisione del padre ed altresì inverosimile che avesse voluto incontrare che il ricorrente avesse valutato incontrare i ribelli solo per chiedere le ragioni dell’assassinio, già a lui note.
2.1 Con riguardo alla protezione sussidiaria riteneva non sussistere pericoli di rischio di morte o tortura e non presenti particolari situazioni di rischio geopolitico essendo il Senegal una delle democrazie più stabili dell’Africa.
2.2 Era da ritenere elemento “neutro l’integrazione sociale in Italia provata dal contratto lavoro a tempo determinato e dalla conoscenza della lingua italiana.
Il Tribunale rigettava la domanda.
3. Il ricorrente proponeva ricorso avverso detta decisione.
4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva.
CONSIDERATO
CHE:
5.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa, carente o illogica motivazione su un punto decisivo quale la credibilità.
Si richiama il principio dell’onere prova attenuato in riferimento alla credibilità del racconto.
5.2 Con il secondo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi del art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il ricorrente lamenta la omessa valutazione, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, delle condizioni generali del paese di provenienza e del pericolo in caso di suo rientro.
5.3 La terza censura denuncia il travisamento dei fatti ed il difetto di motivazione.
5.4 In ultimo è denunciata la mancata applicazione della protezione umanitaria e la esistenza di una condizione di vulnerabilità.
6. Preliminarmente deve rilevarsi che con ordinanza del 9.2.2021 questa Corte aveva rinviato la causa a nuovo ruolo concedendo il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza per il rinnovo della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato.
La Cancelleria, con nota del 13.7.2021, comunicava che, a quella data, non risultava pervenuta in cancelleria la disposta notifica.
Il ricorso, per tali motivi, è inammissibile poiché, pur evocando in giudizio il Ministero dell’Interno, la notifica del ricorso doveva in ogni caso essere effettuata presso l’avvocatura Generale dello Stato. (Cass. n. 24582/2020Cass.n. 27692/2018). La mancata corretta notificazione del ricorso, pur a seguito del termine perentorio concesso per la rinnovazione, rende lo stesso inammissibile.
L’esame delle censure poste resta assorbito dalla predetta decisione.
Nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, quanto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il all’adunanza, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022