Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.449 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7086-2020 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO n. 29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 602/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 08/07/2019 R.G.N. 1113/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Cagliari con la sentenza n. 602/2019 respingeva il ricorso proposto da I.C., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale aveva rigettato la domanda di riconoscimento di status di rifugiato, protezione sussidiaria o umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 proposta dall’interessato, fuggito dal suo paese per ragioni economiche. Il ricorrente esprimeva il suo desiderio di studiare e laurearsi in Europa.

La Corte di appello aveva ritenuto che:

2. Il paese di origine del ricorrente non era qualificabile come a rischio di generalizzata violenza;

2.1 Non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria;

2.2 La Corte di appello rigettava la domanda.

3. Il ricorrente proponeva ricorso avverso detta decisione.

4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva e depositava memoria al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

5. in via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato data la generica indicazione “ricorso per Cassazione nei confronti di Min. Interno – Comm. Cagliari”, senza altro elemento identificativo;

6. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);

7. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;

8. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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