LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7886-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;
– ricorrente principale –
contro
ERICCSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI TORTORICI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 5430/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2015 R.G.N. 3433/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
che:
l’Inps ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello dl Roma la quale, a conferma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato non dovuti dalla società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., per decorsa prescrizione quinquennale, i contributi figurativi relativi al collocamento in mobilità lunga di alcuni dipendenti; l’Inps ha affidato le sue ragioni a un unico motivo di ricorso; la Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ha depositato controricorso e altresì ricorso incidentale, cui l’Inps non ha resistito.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione del D.L. 8 aprile 1998, n. 78, art. 1 septies, conv.to con modif.ni dalla L. 5 giugno 1998 n. 176, della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 9, e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9,”;
contesta la ricostruzione del quadro normativo operata dalla Corte territoriale, escludendo che il credito vantato possa essere ricompreso tra quelli per i quali trova applicazione il termine breve quinquennale; afferma che, nel caso in esame, opera l’ordinario termine decennale;
il ricorso incidentale è fondato su un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale la società lamenta “Violazione ed omessa pronuncia art. 112 c.p.c., sulla eccezione di inammissibilità proposto dall’Inps nel giudizio NRG 3433/15 ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., per decorso del termine breve”; denuncia l’omessa pronuncia sull’eccezione di tardività dell’appello; chiede altresì la condanna dell’Inps alle spese e competenze del doppio grado di giudizio anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
il ricorso principale è infondato;
in ipotesi sovrapponibile questa Corte ha già affermato: “Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo d’indennità e di contribuzione figurativa, afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b.” (Cass. n. 28605 del 2018; Cass. n. 399 del 2020);
il motivo proposto dal ricorrente principale non prospetta nessuna questione tale da indurre il Collegio a rivedere il richiamato orientamento, da ritenersi ormai consolidato;
in ragione dell’infondatezza del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato è assorbito;
in definitiva, il ricorso principale va rigettato; assorbito l’incidentale condizionato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna del ricorrente principale a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022
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